Entro la fine del mese le scuole dovranno predisporre il Piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità, ma ancora non è chiaro quale modello dovrà essere utilizzato e quali procedure si dovranno seguire.
Il motivo è che a tutt’oggi non esiste ancora l’aggiornamento del DM 182/2020 che il Ministero ha preannunciato da tempo.
Ne parliamo con Evelina Chiocca, presidente del CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno).
La normativa che introduce il nuovo modello di PEI reca con sè una serie di dubbi, di paradossi e più di una incertezza. L’assenza di chiarimenti da parte del Ministero determinerà sicuramente confusione, difformità di applicazione nel territorio nazionale, assenza di condivisione, delega, deresponsabilizzazione, insieme a “tanta” probabile “confusione”.
Ma d’altra pare l’intento di “tagliare” le cattedre, già dichiarato e scritto nella finanziaria, pervade e condiziona ogni scelta, anche se infelice, contorta, improbabile o impossibile.
Premetto che il d.lgs. 96/2019, che riscrive buona parte del d.lgs.66/2017, è stato redatto dallo stesso Ministero dell’Istruzione; così come il Decreto Interministeriale 182/2020 è opera congiunta del Ministero dell’istruzione e del MEF.
In base all’art. 19 comma 7bis del citato d.lgs. 96, le indicazioni riguardanti il “nuovo” Pei e descritte all’art. 7 del d.lgs. 66/2017 devono essere applicate agli alunni con disabilità nel passaggio di grado di scuola, in quanto, scrive il Ministero dell’Istruzione, è necessario adottare in modo graduale quanto stabilito dal decreto lgs. 66/2017.
Niente affatto, perché di questo non vi è traccia nel 182 e, da come scrive il Ministero e da come si esprimono autorevoli pedagogisti italiani, il nuovo PEI si utilizza per tutti gli alunni con disabilità…
Ora, io mi chiedo: davanti al semaforo rosso, che cosa faccio? Mi fermo (e immagino che questa risposta l’abbiamo data tutti insieme).
Ma se mi chiedo se applicare o no il nuovo PEI per i soli alunni nel passaggio di grado di scuola, non ricevo risposta alcuna.
Quindi: devo rispettare quanto indicato dall’art. 19 comma 7bis del d.lgs. 66/2017? Oppure faccio finta che non ci sia?
Il modello di PEI del D.I. 182/2020 si poggia su documentazione sanitaria ad oggi non ancora introdotta e adottata dal Ministero della Salute (il quale deve, di concerto, formulare un decreto interministeriale). Eppure la sezione 2, ma anche le tabelle per la richiesta delle risorse, fa riferimento al Profilo di funzionamento.
Certo, ma il fatto è che la norma riferita al Profilo dinamico funzionale è stata abrogata; a ciò si aggiunga che il gruppo di lavoro, nella precedente composizione, non è più operativo in nessuna scuola.
In altre parole: “a chi è affidato il compito di rielaborare e aggiornare il profilo dinamico funzionale”, considerato anche il fatto che il novo GLO non ha fra i suoi anche questo compito???
La complicata situazione non dà scampo. La confusione che ne deriverà sarà ad ampio raggio.
Esattamente.
Per esempio, se nella sezione 2 si flagga solo una dimensione oppure se ne flaggano due, anche la sezione 4 dovrà vedere impegnati due aspetti dell’alunno, rispetto ai quali dovranno essere evidenziate le capacità e le potenzialità.
Ma l’alunno non è una persona “a metà”. Questa impostazione impedisce di poter fare un intervento discorsivo sul funzionamento generale dell’alunno, determinando una descrizione “parziale”., quindi incompleta.
Se si pensa che nella scuola secondaria, di primo e di secondo grado, sussiste la validità dell’anno scolastico, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato, per tutti gli alunni e le alunne (tutti) e che ciò è normato da precisi provvedimenti presenti da oltre dieci anni (grazie ai quali il Collegio docenti può adottare specifiche deroghe), è lecito chiedersi “perché” adottare la riduzione dell’orario scolastico? Per quale motivazione?
Di fatto è una indicazione illogica e priva di senso.
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Nuovo PEI: scuole alle prese con incertezze, incongruenze e illogicità ultima modifica: 2022-10-13T04:29:12+02:00 da
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