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Organico docenti secondaria, attribuzione discipline alle classi di concorso: il problema delle “cdc atipiche”

Orizzonte Scuola, 16.2.2021.

Attribuzione discipline alle classi di concorso.

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato, tramite il SIDI, che sono state aperte le funzioni per l’organico 2021/22. Entro il 5 marzo le segreterie delle singole istituzioni scolastiche autonome, sede di organico, devono comunicare, per i diversi ordini e gradi di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria I grado e Secondaria II grado), i dati relativi agli alunni e alle classi per il prossimo anno scolastico.

Si tratta di un momento importante per tutte le scuole, in quanto da questi dati scaturirà il nuovo organico, con numero di classi e numero di cattedre per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

Come potrà essere l’organico 2021/22

L’organico 2021/22 potrà :
• confermare quello del corrente anno scolastico
• incrementare la dotazione organica in seguito ad una “crescita” della scuola in termini di numero di iscritti e, conseguentemente, numero di classi
• diminuire la dotazione organica in seguito a contrazione nel numero di iscritti e, conseguentemente, nel numero di classi, con conseguente esubero dei docenti coinvolti

Dall’organico si stabiliranno, quindi, eventuali esuberi che determineranno l’individuazione di docenti soprannumerari nella scuola, in base alla loro posizione nella graduatoria interna di istituto

Graduatorie interne di istituto importanti per i docenti di ruolo, si decide chi è sovrannumerario. Chi è in coda, chi è escluso

Richiesta delle istituzioni scolastiche

Ogni istituzione scolastica deve elaborare la propria richiesta di organico facendo, quindi, riferimento al numero degli alunni che può accogliere nelle classi e alla propria collocazione nel territorio, attraverso un’attenta analisi degli spazi disponibili in sedi e succursali, sulla base di quanto disciplinato dal D.P.R. n. 81 del 20.03.2009, contenente norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola

Costituzione delle cattedre nella scuola Secondaria

Le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti , devono essere ricondotte tutte a 18 ore settimanali, in sintonia con quanto prevede l’art.19 del succitato DPR n.81/2009, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina.

Prendendo come riferimento il Decreto interministeriale sull’organico relativo al corrente anno scolastico, in attesa delle indicazioni che saranno fornite con il prossimo Decreto per l’organico 2021/22, si sottolinea quanto stabilito ogni anno per la scuola Secondaria di II grado.

Nella costituzione delle cattedre per il II grado fanno eccezione quelle che non è possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Solo allo scopo di salvaguardare la titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che non superino le 20 ore settimanali .
Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata (cattedre interne), si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi della stessa istituzione scolastica (cattedre interne) e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità (cattedre orario esterne).

Il problema delle classi di concorso atipiche

Per alcune discipline insegnate nella scuola Secondaria di II grado è prevista quella che viene definita “atipicità”.

Con le “atipicità” si assegna l’insegnamento di una stessa disciplina a più classi di concorso, e si lascia alle scuole il compito di decidere a quale classe di concorso specifica, fra quelle indicate nelle tabelle ministeriali, vada assegnato, fermo restando l’obbligo di assegnare queste ore al personale di ruolo titolare presso quella istituzione scolastica.

Come prevede annualmente il Ministero dell’Istruzione l’attribuzione delle ore di insegnamento atipico ad una specifica classe di concorso tra quelle possibili, deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e/o il rientro del personale in esubero sulla provincia.

Nella scelta della classe di concorso si dovrà fare riferimento comunque all’indirizzo, all’articolazione, all’opzione, nonché al curricolo presente nell’istituzione scolastica.

In presenza di contrazione nell’organico dell’istituzione scolastica, con conseguente esubero, in presenza di più di un titolare di insegnamenti atipici, per l’individuazione del docente soprannumerario, si dovrà procedere con l’incrocio delle graduatorie interne di istituto e risulterà soprannumerario il docente con punteggio inferiore, quindi in ultima posizione nella graduatoria incrociata. In questo caso, quindi, si dovrà dare la precedenza a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI sulla mobilità.

Per l’attribuzione di insegnamenti atipici, ulteriori chiarimenti sono stati forniti con note ministeriali esplicative, come la nota n. 3119/2014, dove vi sono precise indicazioni che interessano specifiche classi di concorso.

In assenza di titolari, l’attribuzione delle ore dell’insegnamento atipico alle classi di concorso da parte dei Dirigenti scolastici, dovrà avvenire, previa intesa con l’Ufficio scolastico territoriale, considerando prioritariamente le classi di concorso in esubero a livello provinciale e, ove vi sia capienza, le graduatorie per le immissioni in ruolo.

In mancanza delle situazioni indicate, il Dirigente scolastico, d’intesa con l’Ufficio scolastico territoriale e sulla base del parere del Collegio dei Docenti, reso in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l’insegnamento atipico.

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Organico docenti secondaria, attribuzione discipline alle classi di concorso: il problema delle “cdc atipiche” ultima modifica: 2021-02-16T12:12:57+01:00 da
Gilda Venezia

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