Notizie della scuola, 7.4.2016
– In data 5 aprile è stata firmata all’ARAN l’Ipotesi di CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e relative aree dirigenziali per il triennio 2016-2018. L’accordo prevede l’aggregazione di Istruzione e Ricerca in un unico comparto, che con 1.111.000 dipendenti e 7.700 dirigenti, è il più grande della nuova PA.
In base all’Ipotesi di Contratto Collettivo Quadro siglata il 5 aprile, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle Funzioni centrali;
B) Comparto delle Funzioni locali;
C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
D) Comparto della Sanità.
Analogamente, i dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nelle seguenti aree di contrattazione collettiva:
A) Area delle Funzioni centrali;
B) Area delle Funzioni locali;
C) Area dell’Istruzione e della ricerca;
D) Area della Sanità.
Con 1.111.000 dipendenti e 7.700 dirigenti, il comparto dell’Istruzione e della ricerca, e relativa area dirigenziale, è il più grande della nuova PA. Esso comprende:
I. Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
II. Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
III. Università, Istituzioni Universitarie e Aziende ospedaliero-universitarie;
IV.
V. Agenzia spaziale italiana – ASI.
Relativamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei pre-esistenti comparti, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali,entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del suddetto Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi di questa facoltà devono trasmettere all’Aran idonea documentazione, adottata dai competenti organi statutari, attestante le modifiche associative, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge. Tale documentazione deve essere inoltrata esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato.
In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il suddetto termine di 30 giorni, tutti gli atti necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta.
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