Percorsi abilitanti: i posti per ateneo.
É stato pubblicato sul sito del MUR il decreto n. 621 del 22 Aprile 2024 relativo all’attivazione dei percorsi abilitanti e il connesso decreto n. 620 che disciplina la riserva di posti.
In questo articolo focalizziamo l’attenzione sui posti autorizzati rinviando a questo articolo per il resto.
I posti autorizzati per i percorsi accreditati sono indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Complessivamente sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi.
Il fabbisogno fornito dal Ministero dell’istruzione e del merito, espresso su base regionale e per classe di concorso, è stato rapportato all’offerta formativa presentata dalle Istituzioni universitarie e accademiche. L’autorizzazione finale è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margine di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.
Più in particolare, l’allegato A precisa che i posti sono autorizzati secondo i seguenti meccanismi:
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
Qualora le domande di ammissione dei candidati ai percorsi eccedano i posti autorizzati, i criteri per l’accesso ai suddetti percorsi sono individuati all’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Per l’anno accademico 2023/2024 è prevista una riserva di posti a favore di:
Per l’a.a. 2023/2024 la quota di posti nella misura del 45 per cento dei posti autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU/CFA accreditato. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%.
Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU/CFA. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero di posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.
Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva eccedano i posti riservati, i criteri per l’accesso sono quelli indicati nell’allegato A del predetto decreto ministeriale.
In tutti i casi previsti dai commi precedenti i candidati sono ammessi ai corsi secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Precisiamo che, ai fini dell’ammissione ai percorsi abilitanti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MUR) ha definito due distinte tabelle titoli:
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