Presa di servizio 1° settembre 2016: astensione facoltativa o aspettativa, chi può richiederla e quando

Orizzonte Scuola,  26.8.2016

– Dopo il nostro articolo in cui per primi abbiamo dato indicazioni precise per singoli casi sulla presa di servizio dell’1/9/2016, alcuni utenti ci scrivono sulla possibilità o meno di prendere aspettative o congedi (soprattutto parentale) con decorrenza proprio a partire da tale data.

In particolare, ce lo chiedono i docenti che hanno posticipato la presa di servizio all’1/9 avendo un contratto direttamente fino al 31/8 o comunque avendo fruito del differimento della presa di servizio per questioni lavorative.

Per tali docenti, come abbiamo già spiegato nel dettaglio, è obbligatorio assumere servizio l’1/9 perché solo con una presenza fisica a scuola in quel giorno il contratto può perfezionarsi e avere una decorrenza anche economica.

Come abbiamo più volte sottolineato in numerosi articoli sul tema, se la mancata presa di servizio non è giustificata e ritenuta valida si decade dall’impiego. Nella fattispecie si applica infatti il d.lgs. n. 297/1994, art. 436, comma 4 il quale dispone che “Decade […] dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito“.

Per tale motivo non è neanche possibile fare richiesta di qualsiasi tipologia di congedo con decorrenza 1/9 senza che la presa di servizio sia stata effettuata.

Pertanto, il docente assunto in ruolo giuridicamente l’1/9/2015 e che ha un contratto di supplenza fino al 31/8 o che fino a tale data ha differito la presa di servizio non potrà chiedere nessuna aspettativa o tipologia di congedo, neanche facendone richiesta al nuovo dirigente scolastico perché la accolga a partire dal 1° settembre, se prima non perfeziona il contratto di lavoro con la presa di servizio.

A mo’ di esempio quindi, il docente che volesse chiedere aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero, o per esigenze di famiglia, o per altro lavoro, o congedo parentale o qualsiasi altro tipo di congedo, prima assume servizio e poi fa richiesta di tali aspettative e congedi.

Ricordiamo che secondo il parere dell’ufficio legale dell’USR Umbria (nella fattispecie aspettativa per altro lavoro art 18/3 CCNL/2007) è possibile la concessione dell’aspettativa contestualmente alla presa di servizio.

L’unica eccezione, come abbiamo puntualmente rilevato, è per la docente che si trovi in congedo di maternità o interdizione dal lavoro: per tale docente la presa di servizio si intende effettuata.

.

Presa di servizio 1° settembre 2016: astensione facoltativa o aspettativa, chi può richiederla e quando ultima modifica: 2016-08-26T17:00:46+02:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Male dentro. La scuola come epicentro dell’inquietudine tra crisi di panico e ansia da competizione

di Maria Novella De Luca, la Repubblica, 29.4.2024. Le voci degli studenti: “Chiediamo aiuto”. L’appello…

10 ore fa

Sulle classi separate del generale Vannacci pure Valditara prende posizione

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 28.4.2024. Le classi separate del generale Vannacci (imposto…

10 ore fa

GPS 2024, come calcolare il punteggio

Informazione scuola, 28.4.2023. GPS 2024, come calcolare il servizio prestato e quindi il punteggio? La…

1 giorno fa

Statali, l’Inps chiude il rubinetto per l’anticipo del trattamento di fine servizio

di Andrea Carli, Il Sole 24 Ore, 26.4.2024. L’istituto di previdenza: «a partire dal 25…

1 giorno fa

Vincolo triennale di mobilità, diversi i casi di docenti che hanno chiesto la deroga al vincolo ma non è stata convalidata dagli uffici scolastici

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Sono numerosi i casi di docenti che…

1 giorno fa

Generale Vannacci: “Ci vogliono classi separate per aiutare gli alunni migliori e quelli in difficoltà”

di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 27.4.2024. Generale Vannacci: “Ci vogliono classi con caratteristiche…

1 giorno fa