Come vanno usufruiti i permessi brevi. Monte ore annuale nel limite dell’orario settimanale d’insegnamento.
Con l’entrata in vigore del CCNL/SCUOLA del 2019/2021, i docenti sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato possono usufruire compatibilmente con le esigenze di servizio, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino a un massimo di due ore giornaliere.
Il personale docente può usufruire di permessi brevi annuali nel limite dell’orario settimanale d’insegnamento, per cui:
• I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado fino a un massimo 18 ore l’anno;
• I docenti di scuola dell’infanzia fino a un massimo 25 ore l’anno;
• I docenti di scuola primaria fino a un massimo di 24 ore l’anno.
Per ogni singolo giorno, il permesso non può superare la metà dell’orario d’insegnamento previsto in quella giornata. Se un docente ha 4 ore di lezione, potrà chiedere al massimo 2 ore di permesso, mentre se dovesse avere 3 ore, può chiedere solamente di un’ora giacché l’unità oraria non può essere frazionabile.
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