Registro di classe, unico strumento per rilevare presenza docenti

Orizzonte Scuola, 23.10.2017

– Il badge non è legale, ma può essere oggetto di contrattazione istituto.

Sono tanti i docenti che ci scrivono in merito ad atti unilaterali dei DS con cui si impone loro il badge come strumento per il controllo dell’orario di entrata ed uscita dall’istituzione scolastica.

Eppure, almeno fino ad oggi (salve modifiche nel prossimo CCNL), l’unico strumento obbligatorio che rileva la presenza del docente è il registro di classe.

È ormai risaputo come il registro di classe sia un atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti e sul quale il docente registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni e di conseguenza risulta palese come sia l’unico strumento che attesti la presenza dello stesso docente in quell’ora e in quella determinata classe (cfr. sentenze Corte di Cassazione n. 208196 del 1997, n. 3004 del 1999 e art.41 del R.D. n. 965 del 1924 tuttora in vigore).

Di questo avviso la successiva sentenza della Corte di Cassazione (n. 11025/2006) la quale precisa che il rispetto dell’orario delle lezioni è attestato unicamente dalla firma del registro di classe, costituendo peraltro dotazione obbligatoria di ciascuna classe facente fede erga omnes, quale attestazione di verità, dell’attività svolta in classe dall’insegnante.

A tal proposito risulta utile ricordare che ai fini della rilevazione della presenza non può essere imposto neanche il cosiddetto “registrone” posto di solito nella sala insegnanti in cui si obbliga ogni docente a firmare l’orario di entrata e di uscita dall’istituzione scolastica, atteso che la sua presenza all’interno della stessa è strettamente legata all’attività di classe e quindi alle ore di lezione prestate.

Riguardo al badge, nello specifico, già una circolare del Ministero della Funzione Pubblica (4797/1992) relativa all’”Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro” ricordava: “Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia […] La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo”.

In effetti da allora non è cambiato nulla perché anche con i CCNL, compreso quello del 2007, si prevede in tal senso l’obbligo per il solo personale ATA.

L’art. 92, comma 3 lettera g dispone che il dipendente deve in particolare: rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente scolastico.

La scuola può quindi introdurre un sistema di rilevazione di presenza.

Tale art. riguarda però la sezione II del Contratto ovvero gli obblighi del Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario.

A conti fatti quindi il Contratto prevede l’obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente ed educativo.

Attualmente non esiste dunque per i docenti una norma contrattuale che li obblighi ad avere un cartellino/ badge elettronico.

Dal momento che anche diversi dirigenti ci hanno scritto sull’argomento è utile concludere chiarendo quanto segue:

In via generale già la legge Finanziaria del 1995 (art. 22/3) affermava che “l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato”.

La legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 3 comma 83 afferma invece che “Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze”.

Non bisogna però dimenticare che oggi la materia è esclusivamente di natura contrattuale.

A tal proposito si ricorda l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009 che recita: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro…”.

È quindi il CCNL Scuola del 29/11/2007 a regolare gli obblighi dei docenti tra i quali, lo ripetiamo, non rientra quello di timbrare il cartellino o di possedere il badge elettronico.

Non è comunque da escludere che l’introduzione del cartellino/badge elettronico (o anche del cosiddetto “registrone”) per i docenti e per il personale educativo possa essere definito in sede di contrattazione di istituto.

In questi casi le RSU dovranno preventivamente parlarne con i docenti e gli educatori, senza considerare che un’eventuale spesa da sostenere per l’acquisto delle apparecchiature deve essere approvata dal Consiglio di Istituto e riguardare tutti i plessi dell’istituto della singola autonomia compresi però anche quelli ad oggi “staccati”, come i CTP o le sedi carcerarie, che mantengono ancora un codice meccanografico autonomo pur facendo parte dello stesso Istituto.

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Registro di classe, unico strumento per rilevare presenza docenti ultima modifica: 2017-10-25T22:04:48+02:00 da
Gilda Venezia

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