– Considerazioni sulla responsabilità disciplinare del personale docente e sul potere sanzionatorio del Dirigente Scolastico alla luce della recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28111 del 30.10.2019.
La materia disciplinare nel pubblico impiego è regolamentata da una serie di fonti stratificatesi nel tempo tanto di rango legislativo – in particolare il D.lgs 165 del 2001 – che di rango contrattuale – la contrattazione collettiva relativa ai singoli comparti – che rendono il quadro giuridico di riferimento molto articolato e complesso.
Senza dilungarci in questa sede sulle riforme succedutesi negli anni che hanno spostato il baricentro prima a favore della legge (riforma Brunetta), poi a favore della contrattazione collettiva (riforma Madia), con questo breve contributo ci proponiamo di analizzare le peculiarità della normativa applicabile in materia scolastica con specifico riferimento al personale docente.
Come è noto, l’organizzazione dell’istruzione e la disciplina del personale scolastico sono da sempre oggetto di disposizioni di carattere speciale.
Tale specialità si ripercuote anche sull’azione disciplinare, con particolare riferimento al personale docente, in virtù della peculiare e delicata funzione educativa che questi è chiamato a svolgere.
Il nuovo CCNL 2016-2018 per il comparto Istruzione e Ricerca, infatti, differenzia il personale ATA, per il quale detta disposizioni in materia di responsabilità disciplinare (artt. 10-17) dal personale docente, per il quale rinvia ad una specifica sessione negoziale la definizione della tipologia delle infrazioni e delle sanzioni, nonché l’individuazione di una specifica procedura di conciliazione non obbligatoria (art. 29).
La sessione, che si doveva concludere entro il mese di luglio 2018, è attualmente in fase di stallo. Nelle more della sessione negoziale, per effetto della esplicita disposizione del terzo comma dell’art. 29, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I, Sanzioni Disciplinari del D.Lgs. n. 297/1994.
Pertanto, per quanto concerne il personale docente, poiché l’intervento riformatore avutosi con la legge Madia (D.lgs 75/17) ha toccato il procedimento di irrogazione, ma non anche le condotte da considerare illecite e le sanzioni, queste continuano ad essere regolate dalla legge previgente.
Tenendo presente questo aspetto è possibile operare il presente discrimen circa le fonti della responsabilità disciplinare:
Per il personale docente ed educativo, come si è detto, l’art. 29, comma 1, del CCNL 2016-2018, rinvia la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni ad una successiva sessione negoziale, disponendo però l’immediata introduzione di due nuovi casi di destituzione che si aggiungono a quelli previsti dal Testo Unico istruzione. Essi sono:
Nelle more della sessione negoziale, in materia il CCNL lascia in vigore quanto stabilito dal D.lgs. 297/1994 con le modifiche ad esso apportato in relazione ai suddetti casi di destituzione.
Le sanzioni disciplinari del personale docente sono individuate quindi dal T.U. istruzione (D.lgs. 297/1994) e consistono nella:
A tal proposito, l’art. 494 prevede la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese per:
L’art. 495 invece prevede la più grave sanzione consistente nella sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi per:
Alla luce di quanto affermato, ci si domanda se il Dirigente Scolastico in virtù dei poteri attribuitigli dall’ D. lgs. 165 del 2001 art. 55 comma 9 quater (così come modificato dalla riforma Madia) abbia la competenza ad emettere sanzioni disciplinari superiori alla censura (segnatamente la sospensione dal servizio sino a 10 giorni) ovvero, visto il rinvio della contrattazione collettiva alla vecchia disciplina di cui al T. U. scuola, debba invece limitarsi all’applicazione della mera censura.
La Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ord., (ud. 09.07.2019) pubblicata il 31.10.2019, n. 28111 ha affermato il principio di diritto per cui il potere disciplinare di sospensione dei docenti spetta all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
Giuseppe Sabbatella, avvocato del foro di Napoli specializzato in diritto del lavoro e diritto scolastico.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Responsabilità dei docenti e sanzioni dei dirigenti ultima modifica: 2020-04-22T13:17:25+02:00 daTuttoscuolaNews, n. 1129 del 10.6.2024. Nella campagna elettorale che ha portato alle elezioni europee dello…
di Mario Pomini, Il Fatto Quotidiano, 9.6.2024. I nuovi laureati con la vocazione all’insegnamento non…
di Salvo Intravaia, la Repubblica, 9.6.2024. Maturità, la lotta contro i diplomifici in Italia può attendere.…
di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 9.6.2024. La tecnica demenziale imperversa sui social. Gli…
di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 6.6.2024. Attenzione a come utilizziamo la Carta Docente, perché un utilizzo…
dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 9.6.2024. - Nel mese di giugno i docenti non…
Leave a Comment