Responsabilità docente e scuola se studente procura danni a se stesso o a terzi. Tra nome e contratto

Orizzonte Scuola, 28.11.2019

– Le regole in tema di responsabilità della scuola e dei docenti nei confronti degli alunni sono contenute nel codice civile.

 Ogni vicenda è a se stante, pertanto di volta in volta il giudice applicherà gli uni o gli altri principi, con l’ulteriore conseguenza che potrà essere valutata l’eventuale copertura assicurativa. Risulta tuttavia possibile operare una distinzione fondamentale: la responsabilità della scuola e dell’insegnante si atteggia diversamente se il danno sia cagionato dall’allievo a un terzo soggetto (come ad esempio ad un altro alunno), oppure a se stesso.

Le norme che fondano la responsabilità civile della scuola e del docente. Sono principalmente cinque, le prime tre (1175, 1218, 1375 c.c.) riguardano la responsabilità contrattuale, le altre due (2047 e 2048 c.c.) la responsabilità extracontrattuale:

  • Articolo 1175 codice civile: Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
  • Articolo 1218 codice civile: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
  • Articolo 1375 codice civile: Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
  • Articolo 2047 codice civile, comma I: In caso di danno cagionato da persona incapace d’intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
  • Articolo 2048 codice civile, comma II e III: I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Quali sono gli obblighi del docente. Dai principi di responsabilità civile:

– extracontrattuale (artt. 2047 e 2048 c.c.) si evince l’obbligo, a carico del docente, di vigilare affinché ciascun allievo minorenne non arrechi danno agli altri allievi o ad altri soggetti;

– contrattuale (artt. 1175, 1218, 1375 c.c.), e quindi in virtù del rapporto di affidamento instauratosi rispetto a ciascun allievo minorenne, risulta che l’insegnante è tenuto a vigilare sulla sua incolumità e perciò ad evitare il crearsi di situazioni dalle quali possano prevedibilmente derivare eventi pregiudizievoli per l’allievo medesimo.

Il danno cagionato dall’alunno verso terzi (responsabilità extracontrattuale). Il comma II dell’articolo 2048 c.c. pone a carico degli insegnanti una presunzione di responsabilità limitatamente al danno cagionato a un terzo soggetto dal fatto illecito dell’allievo. Essa, dunque, non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato verso se stesso.

Il danno cagionato dall’alunno verso sé (responsabilità contrattuale). In tal caso la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, in virtù del vincolo “negoziale” che sottende l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola. Da tale vincolo discende l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Ma non sempre l’incidente in cui incorre all’alunno risulta addebitabile alla mancata vigilanza dell’insegnante, come ad esempio nelle ipotesi ove il comportamento dell’alunno risulti disattento. Ne consegue che per i danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante (che, si ribadisce, deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato), implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione (enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.), che devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore (l’alunno) del rapporto obbligatorio, sicché, nell’ipotesi di un minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell’assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (ad esempio quando all’uscita il docente consegna il minore al genitore).

Cosa deve dimostrare chi vuol far valere la responsabilità. Il soggetto che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della scuola deve dimostrare che l’evento si è verificato mentre l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente la tipologia di responsabilità invocata:

– la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza;

– la responsabilità extracontrattuale per l’omissione delle cautele necessarie.

Come si supera la presunzione di responsabilità. L’insegnante, per superare la presunzione di responsabilità che grava su di sé (art. 2048 c.c.), e quindi al fine di farsi dichiarare non responsabile, deve dimostrare che sono state adottate, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo e che, nonostante l’adempimento del dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, ha impedito un tempestivo ed efficace intervento.

La distinzione tra le due responsabilità. Per riassumere:

– relativamente ai danni “autoprocurati”, sussiste la responsabilità contrattuale della scuola e dell’insegnante (art. 1218 c.c.). Nel caso di autolesioni, la mancanza della violazione del principio “neminem laedere” riconduce al regime della responsabilità contrattuale. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell’istituto scolastico, con la conseguente ammissione dell’alunno alla scuola, fa sorgere un vincolo negoziale cui consegue l’obbligo dell’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno durante le ore in cui fruisce della prestazione scolastica e ciò anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a se stesso.

– in merito ai danni che l’alunno procuri a terzi la responsabilità ascrivibile alla scuola e agli insegnanti è quella extracontrattuale (art 2048 c.c., comma II, a norma del quale è statuito che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza). Il danno è causato da un fatto illecito dell’alunno, in violazione del principio del neminem laedere (non offendere nessuno).

Quanto all’onere della prova, spetterà al danneggiato (alunno rappresentato dai genitori o dal tutore) provare che il danno si è prodotto durante lo svolgimento del rapporto, mentre sul convenuto (scuola, insegnante) incombe l’onere di provare che il fatto è derivato da causa a lui non imputabile.

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Responsabilità docente e scuola se studente procura danni a se stesso o a terzi. Tra nome e contratto ultima modifica: 2019-11-28T07:10:52+01:00 da
Gilda Venezia

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