Responsabilità

Responsabilità nei confronti del minore

di Irene Coppolino, Reti di Giustizia, 30.1.2023.

Con una norma il GDPR ha introdotto una specifica disciplina, l’articolo 8, sulle “condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione“.

La norma stabilisce che, nei trattamenti di dati basati sul consenso ex art. 6, par. 1, lett. a), nell’ambito dell’offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove egli abbia almeno 16 anni.

In diritto civile, per maggiore età si intende l’età alla quale il soggetto acquisisce in linea di principio la capacità di agire, vale a dire la capacità di compiere in autonomia contratti e altri negozi giuridicamente validi. Questa capacità è distinta dalla semplice capacità giuridica, che è la titolarità in astratto di diritti e doveri.

Colui che ha raggiunto la maggiore età viene detto maggiorenne, mentre colui che non l’ha raggiunta, il minorenne, nonostante sia a qualunque effetto un soggetto di diritto, necessita dell’assistenza di un maggiorenne per compiere gli atti necessari ad esercitare i diritti dei quali è titolare, fatti salvi i casi nei quali i singoli ordinamenti prevedono un’età inferiore, ad esempio per svolgere un’attività lavorativa o per i cosiddetti diritti esistenziali, oppure per esercitare gli obblighi di custodia, potestà, tutela o responsabilità, a seconda dell’ordinamento, nei confronti dei figli.

La legge può anche prevedere l’istituto dell’emancipazione, che consiste nell’attribuire prima la capacità di agire, anche se di solito con alcune limitazioni, al verificarsi di determinate condizioni; in Italia ad esempio il minore è emancipato di diritto quando contrae matrimonio oppure quando diventa, in determinate circostanze, amministratore dell’impresa familiare.

Sotto un profilo penale, il minorenne è responsabile a partire dai 14 anni, età nella quale subisce le sanzioni per i reati da lui stesso commessi. Se il minore ha meno di 14 anni, il reato resta completamente impunito. Sotto un profilo civile, le conseguenze dell’illecito commesso dal minorenne, sia che si tratti di un reato oppure che non lo sia, sono a carico dei genitori o del tutore, che dovranno risarcire i danni cagionati dal minore a terzi, come prevede l’articolo 2048 del codice civile.

Se il minore è sotto la custodia di un insegnante, lo stesso ne ha la responsabilità. Se un bambino fa male a un altro bambino nell’intervallo scolastico, sono la scuola e il ministero dell’Istruzione, a risarcire il danno.

La responsabilità dei docenti si estende anche a “coloro che insegnano un mestiere o un’arte”, che sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo nel quale sono sotto la loro vigilanza.

Colui che ha raggiunto la maggiore età viene chiamato maggiorenne, mentre colui che non l’ha raggiunta, il minorenne, nonostante sia un soggetto di diritto, necessita dell’assistenza di un maggiorenne per compiere gli atti necessari ad esercitare i diritti dei quali è titolare, fatti salvi i casi in nei quali gli ordinamenti prevedono un’età inferiore, ad esempio per svolgere un’attività lavorativa o per i cosiddetti diritti esistenziali, oppure per esercitare gli obblighi di custodia, potestà, tutela o responsabilità, a seconda dell’ordinamento, nei confronti dei figli. Per il fatto illecito imputabile a un minorenne, con chiunque lo stesso si trovi, continuano a rispondere i genitori, anche se non ne hanno il controllo materiale e diretto; secondo la giurisprudenza, i genitori devono fornire ai loro figli l’educazione adeguata, in modo che gli stessi rispettino le regole civili, i genitori sono obbligati, in caso a risarcire eventuali danni a terzi.

Responsabilità nei confronti del minore ultima modifica: 2023-01-31T06:38:16+01:00 da

Gilda Venezia

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