RICOSTRUZIONE CARRIERA

Ricostruzione di carriera, le attività di competenza delle istituzioni scolastiche

Sinergie di scuola, 23.9.2025.

Alcune indicazioni per l’inserimento e gestione al SIDI delle domande che il personale può inoltrare entro il 31 dicembre.

Superato l’anno di prova e formazione, è opportuno che i docenti assunti a tempo indeterminato presentino domanda per la ricostruzione della carriera, per poter fare valere i servizi svolti precedentemente all’assunzione, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi.

In particolare sono valutabili i seguenti servizi:

  • Insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. L’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
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  • Servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
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  • Servizi nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
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  • Servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.

Ai sensi dell’art. 209 della Legge 107/2015, la ricostruzione di carriera deve essere richiesta presentando domanda una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1° settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo.

C’è tempo fino al 31 dicembre di ogni anno. L’istanza deve essere presentata utilizzando la funzione messa a disposizione su Istanze Online.

Cosa deve fare la scuola

La domanda di ricostruzione di carriera con la relativa dichiarazione dei servizi dovrà essere valutata e approvata dalla scuola di competenza che potrà approvarla o richiedere modifiche o integrazioni aggiuntive.

Una volta inoltrata l’istanza da parte dell’interessato, la scuola di competenza dovrà valutare quanto riportato nella dichiarazione dei servizi tramite apposite funzionalità SIDI.

Le principali indicazioni relative alle procedure che devono seguire le scuole sono contenute nell’articolo “Ricostruzione di carriera: cosa fa la scuola“.

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Gilda Venezia

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