Il prossimo 30 maggio è previsto lo sciopero della scuola indetto da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda, le scuole hanno già inviato la comunicazione per raccogliere l’adesione del personale, la non adesione oppure l’incertenza del non sapere se aderire o meno allo sciopero. Bisogna sapere che docenti e personale Ata non hanno obblighi a rispondere all’invito fatto dai dirigenti scolastici.
Secondo l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, in occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Tale comunicazione da parte dei docenti e del personale ata non è affatto obbligatoria, in quanto si tratta solamente di un semplice invito a cui si può decidere anche di non rispondere. Se invece si dovesse decidere di rispondere, il dipendente, in caso di scelta affermativa, sarebbe poi impossibilitato a revocare la sua decisione. Quindi la dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
Durante gli scrutini finali è possibile scioperare ma con alcuni accorgimenti. Nell’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2 dicembre 2020, è scritto che gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
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