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Seconda lingua comunitaria può essere cambiata solo se la cattedra è vuota

di  Katjuscia PitinoOrizzonte Scuola,  19.4.2016

Parrebbe pressoché inutile ritornare su una questione di cui l’art.14 del DPR n.81 del 2009 fornisce un’indicazione operativa solare: “l’’offerta dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola.”

“Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà”.

Azioni da compiere in prospettiva

A sostegno del citato articolo del decreto si aggiungono ogni anno le circolari ministeriali sulla determinazione degli organici che riportano puntualmente la previsione normativa espressa dal legislatore sull’argomento. Si tratta di mere indicazioni che il più delle volte non vengono nemmeno prese in considerazione dai funzionari degli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali, con una certa negligenza anche della Rappresentanza Sindacale Unitaria che proprio su questo delicato ambito dovrebbe attivarsi, perché comportamenti scorretti da parte dei dirigenti scolastici andrebbero segnalati agli uffici competenti, perlomeno quando entra in gioco il rischio della soprannumerarietà, anche in prospettiva, come ribadito dalle varie Circolari sugli orgnici. Invece per negligenza e per nonchalance su una questione così delicata nessuna rappresentanza ufficiale interviene, tanto che il contenuto dell’articolo 14 passa inosservato e per salvare il salvabile chi incappa in questo periculum si vede costretto ad adire il giudice del lavoro (Ordinanza del Tribunale di Fermo docet!). A questo estremo rimedio però si giunge perché sono stati saltati alcuni passaggi fondamentali per difendere la titolarità della cattedra di seconda lingua comunitaria che incorre appunto in un pericolo di soprannumerarietà (spesso perché non si è al corrente della normativa vigente o non si conoscono i mezzi per denunciare simili scorrettezze). Per fortuna a supporto delle irregolarità è intervenuta l’Ordinanza del Tribunale di Fermo, unico riferimento giurisprudenziale sul tema specifico che ha dato una interpretazione più che corretta sulla normativa riguardante l’attivazione di una seconda lingua comunitaria e che al contrario una stragrande maggioranza di dirigenti scolastici sembra non conoscere o volutamente vuole ignorare.

La suddetta Ordinanza ha spiegato in modo lapalissiano cosa si intenda appunto per trasformazione di cattedra ovverola creazione di prime classi con seconda lingua comunitaria diversa da quella insegnata dal docente titolare di cattedra, poiché non può certo ipotizzarsi una trasformazione durante un percorso didattico avviato (ad esempio cambiando la seconda lingua comunitaria in seconda media)” e su quest’ultimo punto il D.M. n.37 del 2009 (Ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché la composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado) che ha definito il quadro orario e la composizione delle cattedre viene in aiuto fugando il pericolo che si possano assegnare corsi incompleti di seconda lingua comunitaria ad un docente titolare (il DM 37 così recita: “due ore settimanali per classe. Una cattedra ogni tre corsi ovvero ogni nove classi 18 ore settimanali).

L’interpretazione della norma: nessun differenza tra COI e COE

L’offerta della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola ergo sia i docenti con cattedra oraria interna sia quelli con cattedra orario esterna. Su questo punto è meglio chiarire che non sarà possibile attivare altra lingua che venga a ledere lo spezzone orario della COE che ha titolarità nella scuola sede di servizio. Il dirigente scolastico dovrà tenere in debito conto di questa eventuale situazione prima di formare classi con altra lingua.

La COE non è una cattedra di seconda mano, ha una sua dignità normativa e va comunque salvaguardata. Per questo genere di problema è di primaria importanza farsi fornire dal dirigente scolastico, tramite RSU la determinazione degli organici presentati all’Ambito Territoriale. Meglio essere al corrente di quante classi ha richiesto il dirigente.

La trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà”.

Dalla lettura del disposto la trasformazione è legittima solo quando la cattedra risulti priva di titolare, ma se nella scuola c’è una cattedra oraria interna e una esterna, prima che si attivino altre lingue, a queste due si deve guardare perché lo stesso legislatore allude espressamente ad un titolare.

Altra condizione è che al momento non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà”. Su questo punto l’attualità dei docenti assunti con la Legge 107 del 2015, in attesa di sede definitiva, dovrebbe rendere più accorti gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali nell’accettare eventuali richieste di attivazione di un’altra lingua comunitaria; la questione dei docenti in soprannumero non deve essere nemmeno sottovalutata da chi si trova in questa condizione che ha il dovere di denunciare condotte difformi al contenuto dell’art.14.

Cosa fare

E’ opportuno:

  • segnalare agli uffici territoriali di competenza a mezzo lettera raccomandata o PEC i comportamenti scorretti dei dirigenti scolastici che non ottemperano alla normativa vigente (l’eventuale segnalazione o messa in guardia servirà come pezza d’appoggio dinnanzi al giudice di prime cure)
  • farsi consegnare dal dirigente scolastico la richiesta degli organici (il diniego configura condotta antisindacale)
  • farsi assistere da un legale o da un sindacato nella trasmissione della segnalazione di eventuali modus operandi contra legem.

Concludendo

In definitiva sono precise le indicazioni dell’Ambito Territoriale di Mantova Ufficio Regionale per la Lombardia che tengono in debito conto delle indicazioni della normativa; difatti in una nota del 3 marzo 2016 prot.962 indirizzata ai dirigenti scolastici delle scuole medie così chiariscono sulla questione: “Richiamando il DPR 81/2009 nella parte relativa alle cattedre di lingue straniere nella scuola media, le richieste di variazione rispetto alla 2° lingua presente in organico di diritto o di inglese potenziato saranno autorizzate da questo Ufficio, attraverso la convalida dei dati inseriti dalle scuole o la rettifica degli stessi, dopo le opportune valutazioni della ricaduta sugli organici e sui titolari di lingua straniera a livello provinciale e dopo le necessarie considerazioni relative ai docenti neo immessi in ruolo che devono trovare la sede definitiva e alla esigenza di non determinare situazioni di soprannumerarietà”. Giustamente si pone il problema di essere più vigili e si fa riferimento alla titolarità, condizione al contrario poco chiara a qualcuno e su cui neanche le richieste delle famiglie possono intervenire.

L’importante è comunque denunciare ogni anomalia affinché siano eliminati questi atteggiamenti scorretti. Tutelare se stessi aiuta anche a tutelare gli altri.

Seconda lingua comunitaria può essere cambiata solo se la cattedra è vuota ultima modifica: 2016-04-19T13:59:36+02:00 da

Gilda Venezia

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