SUPPLENZE

Supplenze brevi, la rinuncia alla proroga

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 23.9.2025.

Supplenze brevi e saltuarie, se si rinuncia alla proroga della supplenza non si perde il diritto alla nomina da GPS.

Una docente X che sta svolgendo una supplenza con scadenza al 4 ottobre 2025, ci chiede cosa accade se decidesse di non prorogare una eventuale prosecuzione di questa supplenza e, in modo particolare, ci chiede se la rinuncia alla suddetta proroga potrebbe determinare l’esclusione da eventuali nomine da GPS.

Rinuncia a proroga di una supplenza breve

È utile sottolineare che ai sensi del comma 2 dell’art.14 dell’OM 88 del 16 maggio 2024, in caso di assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto, la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Nessuna conseguenza sulle GPS

Possiamo rassicurare che la rinuncia alla proroga di una supplenza breve su posto comune o posto sostegno, non ha la conseguenza di essere escluso dalle convocazioni da GPS. L’unica sanzione è quella di non ricevere più, solo per l’anno scolastico 2025/2026, supplenze dalla specifica graduatoria di Istituto e per il relativo posto di sostegno.

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Gilda Venezia

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