Supplenze. Rientro del docente dopo il 30 aprile: i giorni di sospensione delle lezioni sono inclusi nei 150/90 gg. di assenza del docente

Orizzonte Scuola, 22.1.2016.  

L’art 37 del CCNL del 29.11. 2007, prevede espressamente che “Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico,

ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Uno dei dubbi più diffusi è se nei 150/90 gg. di assenza continuativi si debbano includere anche i periodi di sospensione delle lezioni nonostante non siano ricoperti dal docente con un’assenza certificata.

Capita infatti che le scuole non vogliano far rientrare tali gg nei 150/90 indicati dalla norma quando durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e di Pasqua) il docente effettua dei cosiddetti rientri formali senza quindi produrre alcuna certificazione di assenza.

Giova ricordare che la ratio dell’articolo citato è quello di salvaguardare la continuità didattica degli allievi. Continuità che non può essere interrotta dai periodi di sospensione delle lezioni anche se il docente non risulta “assente”.

Affinché infatti la continuità didattica si interrompa è necessario il rientro in servizio nelle classi del docente.

A tal proposito alleghiamo una risposta ARAN dello scorso anno (gentilmente inviataci da una scuola) che conferma le nostre ultime guide in argomento.

La risposta dell’Aran parte 1 – parte 2

La guida

Supplenze. Rientro del docente dopo il 30 aprile: i giorni di sospensione delle lezioni sono inclusi nei 150/90 gg. di assenza del docente ultima modifica: 2016-01-22T19:43:15+01:00 da
Gilda Venezia

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