Tale possibilità “non è prevista” dall’OM 112/2022. Ai sensi dell’art. 14 comma 3: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b)”
ovvero
“a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario”.
Cosa significa?
Cercando di semplificare il burocratese , la normativa distingue le supplenze “fino al termine delle lezioni” da quelle fino al 30 giugno e 31 agosto.
Un docente, a differenza di quanto avveniva l’anno scolastico passato, non potrà più lasciare una supplenza breve (es. due mesi conferita da istituto) per un’altra supplenza , conferita da graduatorie di istituto , che arrivi fino al termine delle lezioni.
Allo stesso modo, occorre precisare che è sempre consentito lasciare una supplenza conferita dalle graduatorie di istituto (comprese le nomine Covid) per un’altra conferita da GAE o GPS (30 giugno e 31 agosto) e in subordine dalle GI fino al 30 giugno o 31 agosto.
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