Orizzonte Scuola, 25.2.2016
– La guida è rivolta in particolar modo alle segreterie scolastiche e riguarda il calcolo del punteggio per la graduatoria interna di istituto con particolare attenzione al calcolo del servizio pre ruolo (o altro ruolo), di continuità nella stessa scuola e per le esigenze di famiglia. Si ricorda alle segreterie che la graduatoria interna di istituto non riguarda i docenti neo immessi in ruolo ancora privi di sede definitivi.
PREMESSA
Il punteggio da attribuire ai fini della formulazione della Graduatoria interna di istituto segue la stessa tabella di valutazione titoli del trasferimento a domanda. Bisogna però porre molta attenzione per il calcolo che riguarda l’anzianità di servizio pre ruolo, in altro ruolo, la continuità di servizio nella stessa scuola e per le esigenze di famiglia. Esistono infatti delle differenze.
Analizziamo quali.
CALCOLO DEL SERVIZIO PRE RUOLO
È utile premettere che in via generale il servizio non di ruolo comprende quello prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.
Per la scuola secondaria di I e II grado è valido solo se prestato nelle scuole statali mentre per la scuola dell’infanzia e primaria è valido, in alcuni casi, anche il servizio svolto fino al 2008 nelle scuole paritarie
http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-infanzia-e-primaria-si-valuta-parte-servizio-scuola-paritaria-criteri
Qual è la differenza tra valutazione del servizio non di ruolo nei trasferimenti e quello valutato ai fini delle graduatorie interne di istituto?
La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero 3pp. (per ogni anno prestato e indipendentemente dagli anni di servizio), mentre nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:
Facciamo quindi un esempio.
Il docente X titolare di A043 quest’anno produrrà domanda di trasferimento e ovviamente dovrà poi produrre alla propria scuola di attuale servizio i file per l’assegnazione del punteggio ai fini della compilazione della graduatoria interna di istituto.
Tale docente ha 6 anni di servizio di pre ruolo.
Per la domanda di trasferimento gli riconosceranno 18 pp. Ovvero assegneranno 3 pp. per ogni anno di servizio non di ruolo prestato.
Nelle graduatorie interne di istituto invece, la scuola gli riconoscerà 16 pp. che deriveranno da questo calcolo:
Totale 16 punti.
ANNI DI SERVIZIO SVOLTI IN ALTRO RUOLO
Si tratta degli anni di servizio prestati in un ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.
Per esempio il docente che attualmente è titolare nella A043 è possibile che in passato abbia svolto dei servizi di ruolo nella scuola primaria o del II grado si trovi ora nella scuola di I grado a seguito di passaggio di ruolo.
Qual è la differenza nei trasferimenti e ai fini delle graduatorie interne di istituto del servizio svolto in altro ruolo?
Nella mobilità a domanda (trasferimenti) il servizio svolto in altro ruolo viene valutato sempre per intero con l’assegnazione di pp. 3 per ogni anno prestato e indipendentemente dal numero di anni prestati; e soprattutto indipendentemente da quale sia il ruolo precedentemente svolto rispetto a quello di attuale appartenenza. Pertanto nei trasferimenti basta moltiplicare x3 il numero di anni prestati in altro ruolo senza preoccuparsi di quale altro ruolo si tratti.
In merito alla valutazione nelle graduatorie interne di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso bisogna invece porre attenzione a quale “altro ruolo” si tratti:
È utile fare degli esempi concreti per capire la differenza
1° caso
docente che ha svolto 5 anni di pre ruolo nella scuola primaria, 5 anni nel ruolo della scuola primaria e dal 2014/15 è titolare nell’infanzia perché ha ottenuto il passaggio di ruolo.
Calcolo nella domanda di trasferimento volontaria
totale 36 pp..
Calcolo nella graduatoria interna
totale 35 pp. di servizio.
Ciò descritto vale anche nel caso in cui il docente in questione invece che essere nel ruolo dell’infanzia con ruolo precedentemente svolto nella primaria, fosse titolare nella scuola primaria con ruolo precedentemente svolto nell’infanzia.
Lo stesso calcolo va altresì effettuato nel caso in cui sia un docente attualmente titolare nella scuola di I grado che ha prestato precedentemente servizio di ruolo (“altro ruolo”) nella scuola di II grado (o viceversa).
2° caso
docente che ha svolto 5 anni di pre ruolo nella primaria, 5 anni nel ruolo della primaria e nel 2014/15 è titolare nella scuola di I grado a seguito di passaggio di ruolo.
Calcolo nella domanda di trasferimento volontaria
totale 36 pp.. (come nell’esempio precedente)
Calcolo nella graduatoria interna
totale 30 pp. di servizio.
Si noti come in questo caso i 5 anni svolti in altro ruolo (primaria) e i 5 anni di pre ruolo (primaria) sono valutati nel I grado (attuale titolarità del docente) tutti come PRE RUOLO (gli anni in altro ruolo si “sommano” al pre ruolo) e quindi altro ruolo+pre ruolo ricadono nel calcolo per cui i primi 4 anni sono valutati per intero (3 pp. per ogni anno), mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi). Non si fa quindi nessuna differenza tra pre ruolo e altro ruolo.
Ciò descritto vale anche nel caso in cui il docente in questione invece che essere nel ruolo del I grado con ruolo precedentemente svolto nella primaria (o nell’infanzia), fosse titolare nella scuola di II grado con ruolo precedentemente svolto nella primaria (o nell’infanzia).
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
È utile premettere che la continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva.
Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo, sia quello coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.
Inoltre al pari della valutazione degli anni di servizio non va valutato l’anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Continuità nella domanda di trasferimento
Nella domanda di trasferimento affinché la continuità possa essere valutata il docente deve aver maturato almeno 3 anni nella stessa scuola senza aver mai ottenuto quindi trasferimento o assegnazione provvisoria (a meno che non sia un perdente posto). Pertanto l’anno della domanda di trasferimento deve essere almeno il 4° anno in cui il docente è titolare nella scuola:
Facciamo un esempio di punteggio minimo.
docente immessa in ruolo nel 2011/12 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2012/13 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) e rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:
In questo caso il docente ha maturato il triennio di continuità e avrà i 6 pp. che sono il minimo che è possibile assegnare nelle domande di trasferimento.
Continuità nella graduatoria Interna di istituto
Nella graduatoria interna di istituto la continuità viene invece calcolata per “per ogni annodi servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità” prescindendo quindi dal triennio descritto precedentemente e valido solo per i trasferimenti a domanda.
Non cambia ovviamente il calcolo del punteggio e quindi si attribuiscono 2 pp. per ciascun anno sino al quinto e 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.
Facciamo un esempio.
Docente immessa in ruolo nel 2013/14 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2014/15 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale), la continuità è:
Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto è di 2 pp. (nessun punteggio viene invece attribuito nel trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio).
Nella graduatoria è inoltre riconosciuto tale punteggio:
Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità Punti 1
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nell’ottennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
ESIGENZE DI FAMIGLIA
Nei trasferimenti a domanda i punteggi per le esigenze di famiglia non si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede (per sede si intende “comune”) e vengono riconosciuti quando il docente della scuola X nel comune Y chiede trasferimento nella scuola M del comune Z che è quello in cui risiede il coniuge (il punteggio per i figli di età inferiore ai 18 anni viene invece riconosciuto indipendentemente dalla loro residenza).
Nella graduatoria Interna di istituto
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, invece, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II.
Ciò vuol dire che la scuola non potrà assegnare nessun punteggio al “ricongiungimento” se il familiare a cui il docente si deve “ricongiungere” (in assenza di coniuge ci si può ricongiungere al figlio o al genitore) è residente in un comune diverso rispetto al comune in cui ha sede la scuola di titolarità del docente.
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