Tredicesima mensilità: a chi spetta? Come si calcola? Computo dei giorni di congedo/aspettativa.
La tredicesima mensilità (più comunemente conosciuta come “tredicesima”) è una mensilità retributiva aggiuntiva erogata nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti.
Ai sensi dell’art. 80 del CCNL 2007, la tredicesima mensilità spetta a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, docente e non docente, compresi i supplenti brevi.
L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre.
Tuttavia:
In sostanza la tredicesima corrisponde in media ad 1/12 della retribuzione lorda annuale, calcolata sugli effettivi mesi di lavoro svolti, sui quali è parametrata.
I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
Come dispone l’art. 22 comma 3 del D.lgs 151/2001 i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità.
Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Per quanto riguarda il congedo parentale, l’art. 34 comma 5 del D. lgs 151/2001 dispone in generale i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Questo significa che, in generale, i periodi di congedo parentale non vengono computati ai fini del calcolo della tredicesima.
Tuttavia, come anticipato, il CCNL comparto scuola prevede una norma di maggior favore laddove all’art. 80 comma 6 prevede che il rateo della tredicesima viene ridotto (proporzionalmente) solo nel caso di riduzione del trattamento economico.
Questo significa che, per i lavoratori della scuola:
Anche i supplenti brevi hanno diritto alla tredicesima. Tuttavia, diversamente dai supplenti con contratto annuale (30 giugno / 31 agosto) e dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in questo caso la tredicesima viene erogata mensilmente insieme al resto della retribuzione.
Questo è il motivo per cui a volte lo stipendio mensile di alcuni supplenti brevi “appare” essere addirittura più alto rispetto a quello dei docenti che hanno una supplenza annuale.
Ai dipendenti statali la tredicesima può essere erogata a partire dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Per i dipendenti della scuola di regola la tredicesima viene erogata insieme al normale stipendio intorno alla metà del mese, in anticipo rispetto alla consueta data di esigibilità del 23 dicembre.
E’ ora visibile nell’area riservata di NoiPA l’importo dello stipendio del mese di dicembre per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato al 31 agosto o 30 giugno.
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