Paolo Pizzo, Orizzonte Scuola, 6.7.2016
Le precedenze riconosciute dall’art. 8 del CCNI 2016 non sono valide per tutte le operazioni di mobilità annuale. C’è infatti una differenza tra assegnazioni e utilizzazioni. Soprattutto per queste ultime, le precedenze sono in numero minore e più specifiche. Analizziamo quali.
La precedenza per PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE, docente non vedente o emodializzato è riconosciuta non solo nelle assegnazioni provvisorie ma anche nelle utilizzazioni.
Una precedenza specifica per le utilizzazioni è invece la n. II PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ.
Tale precedenza è prevista per il personale docente che, a partire dall’a. s. 2008/2009 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).
La precedenza n. III è per il PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE, valida sia per le assegnazioni che per le utilizzazioni:
Altra precedenza valida sia per le assegnazioni che per le utilizzazioni è al punto IV dell’art. 8 riferita all’assistenza al disabile:
INSEGNANTE CHE PRESTA ASSISTENZA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (ART. 3 COMMA 3 LEGGE 104/92 ) OVVERO PERSONALE DOCENTE DESTINATARIO DELL’ART. 33, COMMI 5 E 7 DELLA LEGGE N. 104/92 CHE SIA:
Per ciò che riguarda invece le precedenze per LAVORATRICI MADRI E LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI l’unica che è riconosciuta nelle utilizzazioni (insieme alle assegnazioni provinciali e interprovinciali) è la lettera l sempre del punto IV dell’art 8:
Mentre nelle sole assegnazioni provvisorie interprovinciali (con esclusione quindi delle assegnazioni provinciali e delle utilizzazioni) è riconosciuta la precedenza per:
Ricordiamo che l’età dei figli è riferita al 31/12/2016.
L’ultima precedenza riconosciuta nelle utilizzazioni è per:
Il PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
Mentre le ultime 3 precedenze dell’art. 8 si riferiscono esclusivamente alle assegnazioni provvisorie e quindi non riguardano in alcun modo le utilizzazioni e sono per:
C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.
Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2016/17: quali precedenze valgono ultima modifica: 2016-07-06T12:09:57+02:00 dadall'USR per il Veneto, aggiornato il 13.5.2024. Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio…
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