Assemblee di classe e vigilanza sugli studenti, quali obblighi per gli insegnanti?

Oggiscuola, 24.3.2017

– Le assemblee studentesche o di classe, vengono spesso “scambiate” dagli studenti stessi come un modo come un altro per trascorrere diversamente un’ora. In realtà queste rappresentano un diritto fondamentale dello studente che dovrebbe, come previsto dalla normativa, dovrebbe farne richiesta in circostanze specifiche. Per quanto riguarda i diritti e doveri dei docenti, è bene ricordare che nell’ambito dell’assemblea, decade ogni obbligo di vigilanza da parte dell’insegnante in quanto la normativa prevede che questo non sia necessariamente presente. Nei casi in cui il dirigente scolastico obblighi il personale docente ad accompagnare gli studenti nei locali dell’assemblea o a sorvegliare durante l’assemblea stessa, commette di fatto un abuso per cui gli insegnanti possono rifiutarsi di eseguire l’ordine imposto. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di cedere le proprie ore per lo svolgimento dell’assemblea, il docente non ha facoltà di acconsentire o meno in quanto spetta al ds dare l’ok definitivo in materia di locali, ora e data.

Ecco la normativa in materia

COSA SONO LE ASSEMBLEE
Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in assemblea è stato previsto dalla normativa, in base alla quale “gli studenti della scuola secondaria superiore e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola”. Le assemblee sono “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”. Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea, “non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi”; tuttavia, l’esercizio del diritto è vincolato all’osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge.

COME SI SVOLGONO
L’assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l’obbligo) di partecipare all’assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come accade per l’esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.

QUANTE ASSEMBLEE POSSONO ESSERE SVOLTE E QUANDO 
Possono essere svolte – nei limiti di una al mese – sia l’assemblea d’istituto, fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali, sia, sempre nei limiti di una al mese con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, l’assemblea d’istituto durante l’orario delle lezioni. Si può svolgere un’assemblea di classe della durata di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

PARTECIPANTI E VIGILANZA
La normativa non prevede alcun obbligo di presenza e vigilanza dei docenti alle assemblee di istituto degli studenti, nei giorni di svolgimento dell’assemblea studentesca e in assenza di riunioni collegiali appositamente programmate. All’assemblea di classe o di istituto, in base alla normativa, “possono assistere, oltre al preside o un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.

RIFERIMENTI NORMATIVI

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Assemblee di classe e vigilanza sugli studenti, quali obblighi per gli insegnanti? ultima modifica: 2017-03-25T06:24:05+01:00 da
Gilda Venezia

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