Autonomia differenziata

Autonomia differenziata, il ministro Calderoli presenta il suo disegno di legge come prevede la Costituzione stessa

Sulla questione della autonomia differenziata si sta assistendo ad una accelerazione del percorso.
Nel corso della Conferenza Stato Regioni svoltasi nella giornata del 17 novembre, si è preso atto della volontà del ministro Roberto Calderoli di dare avvio alla procedura per approvare il testo del disegno di legge in materia di autonomia regionale al quale aveva lavorato la ministra Gelmini nella precedente legislatura.
La questione è complessa, soprattutto sotto il profilo normativo.

Il punto di partenza sta tutto in due articoli della Costituzione attualmente in vigore.
Nell’articolo 117 si fa distinzione fra le materie che sono di competenza esclusiva dello Stato e quelle sulle quali esiste invece competenza concorrente.
Fra le prime esistono le “norme generali sull’istruzione”, mentre fra le secondo viene indicata “”l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”.
In altre parole, in materia di istruzione esiste questa ripartizione:

  1. lo Stato ha competenza esclusiva  sulle norme generali;
  2. le Regioni concorrono su tutto (ad eccezione delle norme generali) con proprie norme ma a condizione di non interferire sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;
  3. le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.

C’è poi l’articolo 116 secondo cui anche alle Regioni a statuto ordinario possono essere attribuite “forme e condizioni particolari di autonomia” su richiesta stessa della Regione interessata.

Il ddl Calderoli, di cui per il momento circola solamente una bozza molto provvisoria, definisce più concretamente la procedura che andrà seguita per l’attribuzione di particolari forme di autonomia alle Regioni.
Intanto va detto che ogni ulteriore forma di autonomia, anche in campo scolastico, potrà essere eventualmente riconosciuta solamente alle regioni che la richiederanno.
Il rischio di avere 20 sistemi scolastici tutti diversi fra loro è quindi del tutto teorico e peraltro non previsto dalla stessa Costituzione che anzi lascia nelle mani dello Stato ogni competenza sulle norme generali.
Nel concreto, il ddl Calderoli si limita a definire le modalità con cui Stato e Regione richiedente dovranno arrivare a sottoscrivere una intesa preliminare che sarà poi alla base per la redazione della legge di conferimento dell’autonomia. Legge che, peraltro, dovrà essere sempre approvata dalle Camere con la maggioranza assoluta dei voti.

Per dovere di cronaca va anche detto che la legge costituzionale Boschi-Renzi del 2016 limitava molto le competenze regionali in materia di istruzione e la stessa possibilità di chiedere ulteriori forme di autonomia; ma, come è noto, la legge venne bocciata dal referendum popolare del dicembre di quello stesso anno.
Certo è che il percorso del disegno di legge Calderoli si presenza piuttosto complicato anche perché non è ancora del tutto chiara la posizione che assumerà Fratelli d’Italia che fa sì parte della coalizione del centro-destra ma ha una solida tradizione centralista.

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Autonomia differenziata, il ministro Calderoli presenta il suo disegno di legge come prevede la Costituzione stessa ultima modifica: 2022-11-18T02:07:32+01:00 da

Gilda Venezia

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