Bambini non vaccinati potranno frequentare asilo nido e scuola infanzia fino al 2019/20

Orizzonte Scuola, 22.8.2017

– La legge n. 119/2017 di conversione del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, ha reso obbligatorie le vaccinazioni per i bambini da 0 a 16, compresi i minori stranieri non accompagnati, investendo le scuole di nuovi compiti e funzioni.

L’effettuazione dei vaccini obbligatori, secondo il calendario vaccinale relativo a ciascuna coorte di nascita, costituisce requisito d’accesso per le iscrizioni presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Pertanto, i bambini non vaccinati non possono essere iscritti ai predetti servizi e scuole.

Per quanto riguarda gli altri gradi di istruzione, ossia per la scuola primaria, secondaria di I e II grado (sino a 16 anni), l’effettuazione delle suddette vaccinazioni non costituisce requisito di
accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami (i genitori, qualora non adempiano all’obbligo di vaccinare i figli, vanno incontro soltanto alla sanzione pecuniaria di cui sopra).

Evidenziamo che, mentre per gli studenti della scuola primaria e secondaria, nel caso di mancata vaccinazione, è prevista solo la sanzione pecuniaria, per i bambini dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola primaria, è prevista anche la mancata iscrizione a scuola:

“La sanzione – leggiamo nella circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017 – estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale”.

Da evidenziare che, mentre per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, si parla solo di requisito d’accesso – in relazione all’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e alla scuola dell’infanzia – dal 2019/20 si parla di decadenza dall’iscrizione, come ribadito ed esplicitato nella suddetta circolare. Da ciò consegue, come chiarito anche dal Miur in risposta ad un quesito posto dalla nostra redazione, che per gli anni 2017/18 e 2018/19, non è prevista la decadenza dall’iscrizione (quindi il bambino potrà normalmente frequentare) che avverrà invece a partire dal 2019/2020.

Per controllare gli adempimenti vaccinali, ossia per conoscere quali vaccinazioni gli studenti devono aver effettuato in base all’età, rimandiamo alla tabella allegata (Allegato 2) alla circolare del ministero della salute del 16 agosto 2017.

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Bambini non vaccinati potranno frequentare asilo nido e scuola infanzia fino al 2019/20 ultima modifica: 2017-08-23T04:48:47+02:00 da
Gilda Venezia

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