Categorie: Insegnanti

Collaborazioni dei docenti con altre scuole, non possono essere vietate

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 24.1.2018

– Se un docente titolare di una scuola X, volesse collaborare esternamente anche con una scuola Y dello stesso territorio, e se tali collaborazioni non interferissero con l’orario curricolare e il piano annuale delle attività della scuola X, allora  non potrebbero essere vietate.

Invece un docente ci scrive che ha ricevuto il divieto dalla sua dirigente scolastica a potere svolgere un progetto in un’altra scuola.

Il docente aveva chiesto il permesso di potere svolgere un progetto di 30 ore in un’altra scuola del suo territorio, in qualità di docente esperto, la dirigente scolastica, per tutta risposta, ha deciso di convocare il docente nell’ufficio di presidenza, per comunicare solo “verbalmente” la contrarietà ad autorizzarlo a svolgere progetti in altre scuole.

NORMATIVA VIGENTE SULLE COLLABORAZIONI PLURIME

Il contratto collettivo nazionale della scuola all’art. 35, che riguarda le collaborazioni plurime, specifica che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Quindi ai sensi del comma 1 dell’art.35 del CCNL scuola 2006-2009, un Ds deve autorizzare un proprio docente a prestare la sua collaborazione professionale ad un’altra scuola a condizione che non interferisca con l’orario di servizio curricolare e con quello delle attività collegiali previste dal comma 3 dell’art. 29 dello stesso contratto.

Con la legge 107/2015 le collaborazioni plurime trovano una maggiore considerazione e un rafforzamento in ragione dei possibili “accordi di rete” ai sensi del comma 70 della Buona scuola.

Quindi appare chiaro che se un docente volesse svolgere un progetto in un’altra scuola, rispettando la normativa su riportata è pienamente legittimato ad esercitare la sua collaborazione con questa altra scuola e in tal caso il Dirigente scolastico è obbligato ad autorizzarla.

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Collaborazioni dei docenti con altre scuole, non possono essere vietate ultima modifica: 2018-01-24T16:39:07+01:00 da
Gilda Venezia

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