Fonte www.inps.it
(D.lgs. 26.03.2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs. 119/2011)
Per coloro che assistono un familiare disabile che ha certificazione 104 art.3 comma 3, ossia lo stato di gravità è possibile assentarsi dal lavoro usufruendo di un congedo biennale
Due anni di assenza, dove ogni anno è calcolato in 365 giorni.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Quindi ad ogni disabile viene riconosciuta la possibilità di essere assistito per massimo due anni.
Il periodo può essere frazionato e, perchè – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – ci deve essere l’effettiva ripresa del lavoro,
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti.
Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):
L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
l requisito della convivenza è richiesto per il coniuge e i componenti dell’unione civile, i figli e i fratelli o le sorelle, il parente o affine entro il terzo grado, non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 1).
La sentenza della Corte Costituzionale 7 dicembre 2018, 232 ha chiarito che la convivenza del figlio può essere anche ex post. In pratica il figlio che chiede di assistere il genitore anche se non è convivente, ma si impegna ad ad andare a vivere con il genitore disabile ha diritto ad usufruire del congedo. Come convivenza, non necessariamente si deve abitare nella stessa unità immobiliare, ma va bene vivere nello stesso stabile, con lo stesso numero civico. Viene considerata convivenza anche la “Dimora Temporanea” da richiedersi presso gli uffici comunali.
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