CONGEDO

Congedo parentale 2025, tutto quello che c’è da sapere

La Tecnica della scuola, 28.11.2025.

Estensione fino ai 14 anni del figlio, durata massima per ciascun genitore, retribuzione, applicazione nuove misure.

Le ultime misure contenute nel Documento di finanza pubblica del 2 ottobre e nella legge di Bilancio 2025 ridisegnano in modo significativo il sistema dei congedi parentali e dei permessi per assistere i figli. L’obiettivo è favorire un migliore equilibrio tra vita professionale e familiare, ampliando diritti e tutele per i lavoratori dipendenti, compresi i docenti.

Congedo parentale: estensione fino ai 14 anni del figlio

Il documento finanziario anticipa modifiche al d.lgs. 151/2001, portando il limite di utilizzo del congedo parentale da 12 a 14 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affido).
Resta fermo il limite complessivo:

  • 10 mesi per la coppia,
  • 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi,
  • 11 mesi per il genitore solo.

Durata massima per ciascun genitore

  • Madre: fino a 6 mesi.
  • Padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 con almeno 3 mesi di utilizzo.
  • Genitore solo: fino a 11 mesi.

Retribuzione durante il congedo

Per i lavoratori dipendenti (unica categoria a cui si applicano le novità), i periodi indennizzabili vengono potenziati.

Nuova articolazione delle indennità

  • Primo mese: 100% dello stipendio (entro i 6 anni del minore).
  • Secondo e terzo mese: 80% della retribuzione (entro i 6 anni).
  • Ulteriori sei mesi: 30% dell’indennità.
  • Ultimi due mesi: non retribuiti, salvo casi di reddito basso.

Le leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 stabiliscono che fino a tre mesi possono essere indennizzati all’80%, anche frazionati a giorni o ore. La fruizione può essere alternata tra i genitori, anche negli stessi giorni.

Applicazione delle nuove misure: quando spettano gli aumenti

L’INPS, con circolare 95/2025, chiarisce che la maggiorazione all’80% spetta:

  • 1 mese per figli nati/entrati in famiglia prima del 1/1/2023;
  • 2 mesi per figli nati prima del 1/1/2024;
  • 3 mesi per nati prima del 1/1/2025 o successivi, purché vi sia un genitore dipendente.

Tutte le indennità maggiorate spettano solo se il congedo è usufruito entro i 6 anni di vita del minore.

Permessi per malattia del figlio: raddoppiano i giorni

L’art. 50 del documento di finanza pubblica modifica l’art. 47 del d.lgs. 151/2001.

Nuovi limiti

  • Da 0 a 3 anni: ogni genitore ha diritto a 10 giorni ciascuno (prima erano 5), fruibili alternativamente.
  • Da 3 a 14 anni: ciascun genitore può astenersi fino a 10 giorni lavorativi l’anno.

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Gilda Venezia

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