NORMATIVA

Visita fiscale docenti

di Francesco Di Palma, Tecnicadellascuola, 17.10.2026

Orari reperibilità, esenzioni e regole per uscire in malattia

Le assenze per malattia del personale docente sono disciplinate dal contratto collettivo del comparto Istruzione e Ricerca e da specifiche disposizioni che prevedono, tra gli altri obblighi, quello della reperibilità. Tale imposizione consente all’amministrazione di verificare lo stato di malattia del dipendente attraverso le visite fiscali organizzate e gestite dall’INPS.

Durante questo periodo, i docenti devono quindi essere reperibili nelle fasce orarie stabilite, il cui mancato rispetto può comportare sanzioni economiche e disciplinari. Sono tuttavia previste alcune esenzioni dall’obbligo di reperibilità e specifiche condizioni che consentono di allontanarsi dal proprio domicilio per motivi giustificati.

Visita fiscale docenti: le fasce orarie di reperibilità

Con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, l’INPS ha indicato le fasce orarie di reperibilità applicabili anche ai dipendenti pubblici, compreso il personale scolastico, assente per malattia.

I docenti sono tenuti a rimanere presso il domicilio indicato nel certificato medico durante le seguenti fasce orarie:

  • Mattina: dalle ore 10:00 alle 12:00.
  • Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle 19:00.

L’obbligo di reperibilità si applica tutti i giorni della settimana, compresi sabati, domeniche e giorni festivi.

Quando è possibile allontanarsi dal domicilio?

L’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità può essere giustificato in presenza di specifiche circostanze, tra cui:

  • Visite mediche e accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli di reperibilità.
  • Cause di forza maggiore o urgenze indifferibili e imprevedibili, che richiedono la presenza immediata del dipendente altrove, come nel caso di un accesso al pronto soccorso.
  • Necessità di recarsi presso strutture sanitarie o farmacie per il ritiro di farmaci salvavita o per cure indifferibili.

In queste situazioni, il docente deve essere in grado di giustificare e documentare l’assenza, qualora il medico fiscale effettui un controllo durante il periodo di allontanamento.

Visita fiscale docenti: i casi di esenzione dalla reperibilità

Secondo le disposizioni richiamate dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalle indicazioni dell’INPS, sono previste specifiche situazioni nelle quali il dipendente può essere esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità.

Tra queste rientrano:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come chemioterapia ed emodialisi.
  • Stati patologici connessi a un’invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
  • Infortuni sul lavoro o malattie professionali certificate, nei casi previsti dalla disciplina applicabile.

L’esenzione deve essere riconducibile alle condizioni previste dalla normativa e adeguatamente documentata.

Come comunicare l’allontanamento dal domicilio

Qualora il docente debba allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per uno dei motivi giustificati, è tenuto a comunicare preventivamente alla scuola di servizio la necessità di assentarsi.

L’allontanamento deve inoltre essere documentato attraverso una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico, con l’indicazione della prestazione effettuata e del relativo orario.

Tale documentazione consente di giustificare l’assenza dal domicilio nel caso in cui il medico fiscale abbia tentato di effettuare il controllo durante le fasce previste.

Assenza ingiustificata alla visita fiscale: le sanzioni

L’assenza ingiustificata alla visita fiscale costituisce una violazione degli obblighi previsti per il dipendente in malattia e può comportare conseguenze economiche sul trattamento retributivo.

Le sanzioni indicate dalla disciplina di riferimento sono articolate in relazione alle assenze ingiustificate:

  • Prima assenza ingiustificata: perdita del 100% del trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni.
  • Seconda assenza ingiustificata: riduzione del 50% del trattamento economico per il restante periodo di malattia.
  • Terza assenza ingiustificata: perdita del trattamento economico residuo, secondo le disposizioni applicabili.

L’amministrazione scolastica può inoltre avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente, soprattutto nei casi più gravi o reiterati.

In presenza di condotte particolarmente gravi, come la simulazione fraudolenta dello stato di malattia, le conseguenze disciplinari possono arrivare fino al licenziamento.

 

Alessandra

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