La disciplina del Congedo Parentale per i lavoratori dipendenti è stata rivista dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022, che è entrato in vigore il 13 agosto scorso. L’INPS con il messaggio n. 3066 del 04/08/2022 ha illustrato tutte le novità, che interesseranno le famiglie dei lavoratori dipendenti con figli al di sotto dei 12 anni.
La nuova normativa determina i seguenti periodi di congedo parentale indennizzabili:
Rispetto alla disciplina precedente, quindi, il periodo indennizzabile viene elevato da 6 a 9 mesi, però i limiti individuali restano invariati, quindi:
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Si ricorda che per i lavoratori della scuola il CCNL prevede che i primi trenta giorni di fruizione del congedo parentale siano indennizzati al 100%, in maniera alternativa fra i due genitori.
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Congedo parentale: le novità per i lavoratori della scuola ultima modifica: 2022-08-19T11:59:51+02:00 da
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