di Ciro Agizza, Professionisti Scuola Network, 13.9.2019
– Riportiamo utile scheda di sintesi che delinea il compito del “coordinatore” quale figura ormai pienamente acquisita dell’organizzazione scolastica stessa ma estranea a qualsiasi codifica, rispetto alle funzioni tradizionali di “segretario” del consiglio di classe e di “presidente”, che trovano riscontro nella normativa vigente.
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
È in questo contesto che le suddette figure (coordinatore/segretario/presidente del consiglio di classe) sono designate dal dirigente scolastico. Molto spesso vengono (erroneamente) equiparate, mentre in realtà rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno sostanziali differenze.
Qualche considerazione
Molto spesso il dirigente scolastico attribuisce l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico: in questo caso la nomina deve avvenire per iscritto. Qualora, invece, sia una designazione pro-tempore è necessario avere una comunicazione formale (da verbalizzare) nella quale risulti il destinatario dell’assegnazione.
Opportuno anche indicare il nominativo del collega del consiglio di classe che subentrerà in caso di assenza del segretario.
Nulla esclude che il dirigente scolastico, al fine di favorire un clima di collaborazione, possa rimettere alla contrattazione di istituto la definizione dei “criteri” relativi alla assegnazione dell’incarico (che non vuol dire il nominativo) di segretario verbalizzante così da motivare su basi oggettive le ragioni attraverso le quali avviene l’individuazione di un docente piuttosto che di un altro. Solo in sede contrattuale di scuola si può stabilire anche un compenso dal FIS (confluito nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 40 del CCNL 2016/2018) per tale attività, intendendone l’assolvimento come “aggiuntivo”, soprattutto se di durata annuale per lo stesso docente e non programmato a rotazione. Questa lettura va oltre il compito della mera verbalizzazione a fine seduta che costituisce un obbligo di documentazione dei lavori, ma sottintende tutti gli aspetti di complessità che assumono le riunioni del Consiglio di classe.
Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, appositamente delegato dal dirigente scolastico.
Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente scolastico, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.
Il coordinatore di classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma.
Il CCNL 2016/2018 (art. 26) ha confermato che i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF tramite le attività le individuali e collegiali già definite negli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009. La realizzazione del coordinamento didattico spetta al consiglio di classe, inteso come organo collegiale con la presenza dei soli docenti, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del DLgs 297/1994.
“Coordinare il consiglio di classe”, quindi, è funzione propria del dirigente scolastico: una forma di delega delle competenze proprie del dirigente scolastico, che può essere da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è, di solito, valida per l’intero anno scolastico. La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata quindi atipica, è ritenuta dai dirigente scolastico (ma non solo) ormai indispensabile.
I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti da alcun ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico della scuola (e soprattutto del grado di scuola) in cui svolgere tale funzione.
È possibile fare una sintesi delle responsabilità connesse a questi impegni.
Il coordinatore di classe:
In ogni caso la figura del “coordinatore” può coincidere con quella del presidente, ma non con quella del segretario verbalizzante (se il dirigente scolastico è assente). Il verbale deve sempre essere validato da 2 firme: quella del segretario stesso e quella del dirigente scolastico o da chi ha delega per sostituirlo.
Qualche considerazione
Mentre sia il segretario che il docente che presiede (in assenza del dirigente scolastico) sono designati direttamente dal dirigente scolastico stesso, rispetto all’individuazione del coordinatore occorre fare qualche precisazione perché, come già detto, questa figura non è prevista dall’ordinamento (né dal contratto).
Quindi, ai fini di una corretta assegnazione per lo svolgimento dell’incarico, si ritiene obbligatoria l’attivazione delle seguenti procedure:
Nell’anno scolastico 2019/2020 sono all’orizzonte, salvo proroghe, due provvedimenti:
Il primo è in attesa dell’emanazione delle Linee-guida; il secondo, è relativo ad una legge che si prevede vada in vigore dal 1° settembre 2020, ma già dall’a.s. 2019/2020 potrebbe essere introdotta come sperimentazione da un decreto ministeriale il cui iter è ancora incerto.
In caso di attuazione, entrambi i provvedimenti, aggiungeranno elementi di complessità al lavoro del consiglio di classe, ritenendo di individuare un docente con compito di coordinamento.
Nel caso dei PCTO si tratta di un docente che assumerà funzione tutoriale interna; nel caso di educazione civica, di un docente con funzione di raccordo, responsabile della proposta di voto (dopo aver acquisito gli elementi conoscitivi dai colleghi cui è affidato l’insegnamento) nelle valutazioni periodiche e finali.
È opportuno ricordare che stiamo parlando di compiti che esulano dall’essere riconducibili “automaticamente” al coordinatore: la responsabilità connessa con l’essere il punto di riferimento del consiglio di classe, infatti, non include “a prescindere” anche ruoli più complessi e specifici come quelli previsti delle nuove attività.
Nella sua autonomia il collegio dei docenti definisce i criteri per individuare le professionalità necessarie (nel caso del tutor, anche più docenti della classe), sulla base di una analisi del fabbisogno e della sostenibilità dell’incarico nel contesto degli adempimenti individuali obbligatori e funzionali; sarà quindi il dirigente scolastico, come nei casi prima richiamati, a nominare i singoli destinatari.
Anche qui si tratta di attività aggiuntiva e va riconosciuto l’impegno di particolare gravosità, il cui compenso è stabilito nella contrattazione di istituto.
Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere).
È bene chiarire che il vicario o un collaboratore di staff del dirigente scolastico non devono assumere tale delega, salvo siano essi stessi docenti della classe.
In assenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere) la figura del coordinatore e quella di segretario vanno necessariamente distinte.
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Consiglio di classe: quali sono i compiti del coordinatore, segretario e presidente? ultima modifica: 2019-09-14T04:58:50+02:00 daSegreterie provinciali del Veneto COMUNICATO STAMPA Le scriventi OO.SS., a nome dei lavoratori della…
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