Categorie: Supplenti

Contratti a termine. Per la Cassazione è sufficiente il solo risarcimento

Dino Caudullo, La Tecnica della scuola  16.3.2016 

Si attendeva da un giorno all’altro, ed è stata depositata ieri 15 marzo, la decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione in merito alla sanzione applicabile in caso di illegittima reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego.

Con sentenza n.5072, le Sezioni unite hanno chiarito, componendo un contrasto giurisprudenziale sul punto, che “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato posto dall’art.36, comma 5, d.l.gs. 30 marzo 2001 n.165, al risarcimento del danno previsto alla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art.3, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto avuto riguardo ai criteri indicati nell’art.8 legge 15 luglio 1966, n.604”.

Le Sezioni unite in sostanza, in merito all’annosa questione dell’illegittima reiterazione dei contratti a termine, come nel caso delle supplenze scolastiche reiterate per anni, hanno chiarito che non si potrà avere, in nessun caso, la trasformazione del contratto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, essendo possibile, e sufficiente, solo il risarcimento del danno, calcolato tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità.

Questa importante decisione avrà certamente un impatto dirompente nelle migliaia di cause in atto pendenti innanzi ai tribunali del lavoro, cui farà seguito, tra qualche mese, l’altrettanto attesa pronuncia della Corte costituzionale.

Contratti a termine. Per la Cassazione è sufficiente il solo risarcimento ultima modifica: 2016-03-16T18:20:33+01:00 da
Gilda Venezia

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