Sentenze

Docente lavora anche per attività private, giudice lo condanna per danno erariale

Orizzonte Scuola, 22.4.2021.

Per svolgere incarichi a favore di privati quando si esercita l’attività presso la P.A. è sempre necessaria l’informativa e l’autorizzazione. Se ciò non si verifica, si rischiano sanzioni risarcitorie. Una interessante sentenza della Corte dei Conti esprime un principio di diritto su come si debbano quantificare questi danni.

In fatto

Il giudizio che segue è finalizzato all’accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un’ipotesi di danno erariale connesso allo svolgimento, da parte di un insegnante di scuola pubblica, di prestazioni professionali remunerate a favore di attività private senza avere ottenuto la previa autorizzazione dal dirigente dell’istituto presso il quale prestava servizio. La norma dispone che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”, precisando che “in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Si affrontano questioni interessanti dal punto di vista procedurale per la loro portata generale e per i principi come espressi dalla Corte dei Conti siciliana con Sentenza 946/2018.

Come quantificare il risarcimento nel caso di attività prestata senza autorizzazione

“L’aspetto peculiare della fattispecie coincide con la predeterminazione ex lege della misura del risarcimento, parametrato ai compensi percepiti, secondo una scelta di politica legislativa fondata sulla ragionevole equiparazione dello sforzo lavorativo sottratto all’amministrazione di appartenenza al corrispettivo della prestazione non autorizzata, da restituirsi all’ente datore di lavoro, che, per riparare al vulnus provocato alla propria efficienza con la dispersione verso l’esterno di prestazioni professionali che gli spettavano in via esclusiva, destinerà il relativo importo al recupero della produttività; fatta salva la specificità delineata, per il resto, trattandosi di un’ipotesi di responsabilità amministrativa, deve trovare applicazione il relativo statuto, con conseguente necessario accertamento della ricorrenza dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità (cfr., ex pluribus, le sentenza n. 102/2017 della Sezione giurisdizionale per il Veneto e quella n. 214/2016 della Sezione Lombardia, le quali evidenziano anche la ratio del divieto, coincidente con la tutela del buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa e la tendenziale esclusività del rapporto di pubblico impiego)”.

La determinazione del quantum del danno va commisurata ai compensi percepiti al netto

“La determinazione del quantum del danno, anche in assenza di un’espressa richiesta del responsabile, però, va necessariamente commisurata ai compensi calcolati al netto: infatti, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza contabile, l’art. 53, co. 7 d.lgs. 165/2001 deve essere interpretato nel senso in cui la somma da recuperare deve corrispondere all’importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, con esclusione della ritenuta d’acconto (cfr. le decisioni della Sezione Lombardia nn.214/2016; 13/2016 e 54/2015; n. 118/2016 della Sezione Veneto; n.3/2016 della Sezione di Bolzano; n.154/2016 della Sezione Campania; nonché le ordinanze nn. 232/2016 e 155/2016, sempre dei giudici campani)”.

La determinazione del quantum del danno va commisurata ai compensi percepiti al netto

“ La determinazione del quantum del danno, anche in assenza di un’espressa richiesta del responsabile, però, va necessariamente commisurata ai compensi calcolati al netto: infatti, secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza contabile, l’art. 53, co. 7 d.lgs. 165/2001 deve essere interpretato nel senso in cui la somma da recuperare deve corrispondere all’importo effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, con esclusione della ritenuta d’acconto (cfr. le decisioni della Sezione Lombardia nn.214/2016; 13/2016 e 54/2015; n. 118/2016 della Sezione Veneto; n.3/2016 della Sezione di Bolzano; n.154/2016 della Sezione Campania; nonché le ordinanze nn. 232/2016 e 155/2016, sempre dei giudici campani)”.

Non si può non richiedere l’autorizzazione per svolgere attività a favore dei privati

Sotto il profilo soggettivo, osservano i giudici che “anche se si fosse effettivamente sottratto il dipendente all’obbligo di richiedere l’autorizzazione impostogli dal citato comma 7, art. 53 involontariamente, a causa di una disattenzione, non potrebbe, comunque, escludersene la colpa grave, configurandosi un’inescusabile negligenza nella reiterata e prolungata inosservanza della norma”.

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Docente lavora anche per attività private, giudice lo condanna per danno erariale ultima modifica: 2021-04-22T11:53:09+02:00 da
Gilda Venezia

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