Supplenze

Docenti di ruolo e supplenze art. 36 ccnl: perdita della sede di titolarità dopo 3 anni anche non consecutivi

Obiettivo scuola, 27.10.2020.

L’art. 36 del CCNL comparto scuola permette ai docenti già in ruolo di:

Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota n. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.

La norma non fa riferimento ad alcun orario minimo. Ne consegue che sarà possibile accettare anche una supplenza con una cattedra ad orario ridotta, fatto salvo il diritto al completamento.

La supplenza può riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.

È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie provinciali e\o nelle graduatorie di istituto per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo (in merito a tale punto si veda questo articolo).
La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.
Dal punto di vista operativo, il docente dopo aver accettato la supplenza dovrà comunicarla alla scuola di titolarità che procederà al collocamento in aspettativa per incarico su altro ruolo o classe di concorso per l’anno scolastico in questione.
La norma in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle scuole Statali anche in ragione della vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI

La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità. Ciò significa che il docente di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione. Infatti, come precisato dalla nota n. 1116 dell 22 gennaio 2008, la perdita della titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio (anche non continuativo) in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per la quarta volta la nomina da supplente. Ricorrendo tale fattispecie il docente viene privato della sede di titolarità con decorrenza 1 settembre.
Sul punto si veda la nota dell’USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012 dove si afferma che:

si ricorda che il personale di ruolo che abbia accettato un rapporto di lavoro a tempo determinato, complessivamente per tre annianche non consecutivi, perde la titolarità della sede a partire dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazionedi incarico a tempo determinato e dovrà, pertanto, presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità”.

Il CCNI mobilità prevede che, i docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità definitiva. Si tratta quindi di uno dei casi in cui il docente deve obbligatoriamente presentare domanda di mobilità al fine di riottenere l’assegnazione della sede di titolarità.
In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità tali docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.

IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEL DOCENTE CHE USUFRUISCE DELL’ART. 36 CCNL

L’accettazione di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL comporta per i docenti l’applicazione del regime contrattuale previsto dal contratto per i docenti a tempo determinato. Ne consegue che:

  1. il docente avrà diritto allo stesso stipendio previsto per i docenti con contratto a tempo determinato con la conseguenza che sarà riconosciuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale. Infatti, per la durata della supplenza, il docente non usufruirà della retribuzione prevista per i docenti di ruolo (che tiene conto, della fascia stipendiale di appartenenza).
  2. il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente: quindi il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni.
  3. si avrà diritto all’eventuale completamento d’orario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento supplenze sia per la stessa classe di concorso sia per altra classe di concorso nei limiti previsti dal regolamento suddetto.
  4. Se la supplenza è al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio il 1° di luglio. Nel caso di supplenza al 31 agosto, evidentemente il docente rientrerà in servizio il 1 di settembre.
  5. Salvo che il relativo CCNI mobilità (che com’è noto viene negoziato di anno in anno) preveda diversamente, i docenti che in aspettativa per svolgere incarichi a tempo determinato possono presentare regolarmente le domande di mobilità e assegnazione provvisoria nel rispetto dei requisiti e delle modalità indicate dal relativo contratto.


CCNI Mobilità 2017\2018
CCNL Comparto scuola
Nota n. 386 del 26 febbraio 2004 ARAN
Nota n. 1116 dell 22 gennaio 2008
Nota del 9 ottobre 2013 n. 10555
O.M. 60 2020
USP di Bologna n. 1542 del 14.03.2012

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Docenti di ruolo e supplenze art. 36 ccnl: perdita della sede di titolarità dopo 3 anni anche non consecutivi ultima modifica: 2020-10-28T06:32:52+01:00 da
Gilda Venezia

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