Formazione obbligatoria: la scelta dei percorsi formativi

di Fabrizio Reberschegg, Gilda degli insegnanti di Venezia, 11.9.2026.

Formazione obbligatoria: si possono scegliere percorsi formativi diversi da quelli imposti dall’amministrazione?

Nei primi Collegi dei Docenti i Dirigenti Scolastici stanno cercando di far votare corsi di formazione obbligatoria con contenuti preconfezionati dall’amministrazione che vertono quasi sempre su inclusione, intelligenza artificiale, didattica innovativa, uso del digitale, ecc.

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (nota come “La Buona Scuola”) definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo come «obbligatoria, permanente e strutturale» e deve essere decisa dalle singole scuole in base al PTOF e alle priorità del Piano Nazionale della Formazione. Nonostante il rinnovo dei contratti collettivi della scuola, il 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024 e 2025-27 è ancora vigente l’art.66 del CCNL scuola 2006/2009  che riguarda il piano annuale dell’aggiornamento e formazione.

Tale norma dispone che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati accreditati dal MIM. All’art. 65, tuttora vigente del CCNL 2006/09, si ribadisce chiaramente la possibilità di organizzare la formazione dei docenti come autoaggiornamento.

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti non stabiliscono un numero minimo di ore di aggiornamento obbligatorie, fatte salvo quelle previste dal D.Lgs 81/2008. Il Collegio dei Docenti, approvando iniziative di formazione proposte dall’Amministrazione deve perciò garantire la  possibilità per i docenti di avvalersi di corsi di formazione con contenuti coerenti con il PTOF e con l’offerta formativa disciplinare della scuola.

La normativa vigente prevede che, in caso di superamento delle ore disponibili per la formazione dopo aver garantito le attività funzionali di cui all’art.44 del CCNL 2025 40 + 40 ore annuali) vi sia un riconoscimento economico forfetario deciso in sede di contrattazione di Istituto.

Concretamente, se nel piano delle attività (collegi, consigli di classe, glo, ecc.) ad un docente residuano 15 ore queste dovrebbero essere utilizzate per la formazione. Già si comprende che alcuni docenti impegnati su molti consigli di classe esauriscono facilmente le ore dedicate ai consigli e ai glo. Più complicato è esaurire le 40 ore previste per i Collegi dei Docenti e le loro articolazioni. Non a caso molti dirigenti cercano di limitare il numero di collegi dei docenti per creare uno spazio per la formazione.

Bisogna quindi calcolare il peso delle ore funzionali ad personam. Quello che residua dovrebbe andare alla formazione.  Accade così che molti dirigenti propongano al Collegio di inserire nelle ore di formazione obbligatorie corsi predisposti dall’USR o dal MIM. Accade spesso che il collegio dei docenti accetti passivamente tali scelte per poi esprimere sottovoce critiche e malumori per l’obbligo di partecipazione a corsi inutili. E’ infatti vero che i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione servono principalmente ai formatori e hanno frequentemente livelli qualitativi bassi. Sono spesso corsi di durata spropositata (25 ore, 30 ore) che hanno effetti depressivi sui frequentanti.

Si può evitare di subire tutto ciò? Sì perché la legge 107/2015 prevede anche “le opzioni metodologiche minoritarie”, cioè il riconoscimento del diritto al dissenso costruttivo e alla diversità metodologica da parte dei docenti che si avvalgono della libertà di insegnamento prevista dall’art. 33 della Costituzione. Tale diritto è stato riconosciuto in più occasioni dai giudici.

In pratica il docente può frequentare corsi di formazione o attività formative di autoaggiornamento a patto che siano organizzate da enti e associazioni di formazione riconosciute dal MIM o da momenti di formazione autorganizzati dalla scuola a patto che siano certificabili e certificati e coerenti con le finalità del PTOF, comprese la formazione di natura disciplinare.

Ricordiamo che la Gilda ha da sempre criticato l’impostazione top down sulla formazione senza una chiarificazione contrattuale evitando disparità di trattamento tra i docenti con una inaccettabile limitazione della libertà di scelta dei percorsi formativi. Per noi se la formazione è obbligatoria significa che deve essere fatta, come per gli altri lavoratori, in orario di lavoro oppure deve essere pagata ora per ora come attività funzionale all’insegnamento. Deve avere inoltre particolare attenzione ai contenuti della didattica e delle discipline.

Per far valere tali posizioni alternative sulla formazione è necessario inserire nel PTOF una MOZIONE PER OPZIONE METODOLOGICA DI GRUPPO MINORITARIO. Di seguito un esempio concreto.

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Fabio

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