Fruizione dei 3 giorni di permesso L. 104/92 e del congedo biennale. Nello stesso mese si può

Orizzonte Scuola, 8.11.2017

– Il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap grave nell’ambito dello stesso mese può fruire del congedo straordinario e del permesso di cui all’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992?

Dal 2011 si può.

Con il Decreto n. 119/2011, che ha novellato in parte la fruizione del congedo biennale, è stato infatti superato quanto detto nella Circolare n. 13 del 2010 della FP, al paragrafo 4, in ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo ex art. 42, comma 5, e permessi.

La stessa FP, con circolare 3 febbraio 2012, n. 1 , infatti, ha disposto chiaramente la possibilità di cumulo del congedo biennale e dei permessi, nello stesso mese, per l’assistenza al familiare in situazione di handicap grave.

Non solo, ma è anche specificato, e questo è altrettanto importante, che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento.

Pertanto, per fare un esempio, il dipendente che dovesse fruire del congedo straordinario fino al 20 del mese può poi fruire, sempre per lo stesso mese, dei 3 gg. di permesso di cui all’art. 33 legge 104/92.

Questi ultimi permessi rimangono quindi sempre in numero di 3 gg. e non devono essere riproporzionati.

Rimane chiaro che qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.

Non è dunque possibile che per uno stesso familiare in situazione di handicap i due istituti giuridici (permessi e congedo) siano fruiti da due persone diverse.

L’unica deroga in tal senso è infatti prevista per i soli genitori che assistono il figlio disabile.

Sempre il Decreto n. 119/2011 prevede Ai genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di  benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario.

La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

Pertanto, i genitori possono fruire dei permessi di tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno.

La conclusione vale anche nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da parte di un solo genitore, che, pertanto, nell’arco dello stesso mese può fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della l. n. 104 del 1992 o del prolungamento del congedo parentale.

NOTA BENE

Il congedo straordinario può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

I benefici in oggetto, infatti, sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Fruizione dei 3 giorni di permesso L. 104/92 e del congedo biennale. Nello stesso mese si può ultima modifica: 2017-11-09T04:41:26+01:00 da
Gilda Venezia

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