Gilda degli insegnanti Venezia, 7.4.2026.
I docenti sono responsabili della vigilanza sugli studenti per tutto il tempo in cui questi sono presenti a scuola, compresi i momenti di ingresso, uscita e cambio d’ora. Questo dovere è strettamente legato alla responsabilità civile e penale, che impone ai docenti di agire con diligenza per evitare danni fisici e psicologici agli alunni.
Durante il cambio dell’ora il docente ha un obbligo di vigilanza continuo sugli alunni. In pratica:
L’art. 2047 del Codice Civile prevede che “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto”.
L’art. 2048 del Codice Civile recita invece che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
La responsabilità è inversamente proporzionale all’età e al grado di maturità degli alunni.
L’obbligo di vigilanza prevale anche su altri doveri di servizio: se un docente deve scegliere tra arrivare puntuale nell’altra aula e non lasciare scoperta la classe attuale, deve privilegiare la sorveglianza degli alunni e segnalare subito il problema alla vicepresidenza o al dirigente. Anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano della didattica.
Lo stesso dicasi nel caso in cui l’insegnante al suono della campana non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico. In questi casi è bene far presente alla Dirigenza il problema e chiedere di permettere di provvedere all’affidamento dei minori.
Nel caso in cui l’orario preveda che due docenti debbano scambiarsi le rispettive classi nessuno si può allontanare: in questo caso il Dirigente deve prevedere la presenta di un collaboratore scolastico a cui può essere affidata una delle due classi.
In caso di ritardo del collega,
Non è responsabile il docente entrante se in caso di ritardo anche ingiustificato e senza comunicazione a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, perché la responsabilità principale di organizzare la sorveglianza ricade sulla dirigenza scolastica, che deve far intervenire altro personale. Infatti è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante” (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92). La giurisprudenza ha chiarito che, se il docente non può lasciare una classe già sotto la sua vigilanza, non è lui il responsabile del mancato arrivo del collega.
La sentenza n. 3074/1999 della Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di sorveglianza dei docenti copre tutto il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola, compresi il cambio d’ora, la ricreazione e gli spostamenti interni.
La sentenza n. 86/1992 della Corte dei Conti, ha precisato che, se un docente deve lasciare la classe e il collega non è ancora arrivato, spetta alla direzione scolastica affidare temporaneamente gli alunni ad altro personale, anche collaboratori scolastici. Il docente non può semplicemente lasciare la classe incustodita.
L’ordinanza n. 21555/2022 della Corte di Cassazione, ha ribadito che la scuola risponde per “culpa in vigilando” quando vi è una sorveglianza insufficiente o interrotta, anche in momenti come il cambio d’ora. La responsabilità può essere esclusa solo se la scuola dimostra che il fatto era imprevedibile e inevitabile.
L’ordinanza n. 27923/2025 della Corte di Cassazione ha aggiunto che il livello di vigilanza richiesto dipende dall’età degli alunni: è massimo nella scuola dell’infanzia e primaria, mentre può essere meno intenso con studenti più grandi, ma non viene mai meno durante il cambio d’ora
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