LEGGE 104/92

Graduatorie di istituto e Legge 104/1992

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 5.2.2025.

Graduatoria interna di Istituto, escluso il prof che assiste il fratello convivente con grave disabilità.
La normativa di riferimento.

Un docente di ruolo, titolare della classe di concorso XXXX in un Liceo Classico, ci chiede informazioni sulla prossima graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Il professore, temendo una probabile contrazione organica del suddetto Liceo Classico, teme di essere ultimo in graduatoria e quindi di risultare soprannumerario per l’anno scolastico 2025/2026. Il docente ci chiede se può avere qualche vantaggio in graduatoria per il fatto che assiste il fratello convivente che ha una grave disabilità art.3, comma 3 della legge 104/92. Possiamo rassicurare il docente per il fatto che, molto probabilmente, verrà escluso dalla graduatoria interna di istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto in quanto fruisce della precedenza per assistenza al familiare convivente con grave disabilità.

Riferimenti normativi

Ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028, in modo specifico nel comma 1 punto IV lettera A), godono della precedenza per essere esclusi dalla graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, i genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ai fratelli o alle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.

In buona sostanza, il combinato normativo dell’art.13, comma 2 e art.13 comma 1 punto IV lettera A), dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, stabilisce che il docente che convive con un fratello gravemente disabile ed ha i genitori entrambi ultrasessanticinquenni, ed assiste il proprio fratello che possiede il requisito dell’art.3, comma 3 della legge 104/92, non deve rientrare nella graduatoria interna di istituto per individuare i perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). C’è da sottolineare che tale norma viene applicata solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

È bene specificare che qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Attenzione all’autodichiarazione

Diventa molto importante al fine della fruizione della precedenza del docente che assiste il fratello convivente e gravemente disabile, in caso di esistenza dei genitori che non si possono occupare dell’assistenza del figlio disabile, ovvero della fruizione dell’esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto da trasferire d’ufficio o a domanda condizionata, autodichiarare l’impossibilità dei genitori a provvedere all’assistenza del figlio disabile in situazione di gravità.
Tale autodichiarazione deve essere documentata mediante una precisa e particolareggiata dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (se ultrasessantacinquenni) o certificazione medica comprovante le patologie invalidanti, secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regolerà la mobilità.

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Gilda Venezia

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