Il dirigente non potrà assumere coniugi, parenti o “affini”. Il testo del DDL è chiaro

di Anselmo Penna,  Orizzonte Scuola  25.5.2015.

Ci troviamo a dover affrontare un argomento che ci è stato segnalato dal alcuni utenti a seguito di una notizia relativa alla chiamata da parte dei dirigenti.

Come sappiamo, il dirigente, almeno secondo la stesura del ddl come licenziato dalla Camera, consente al dirigente di scegliere i docenti da incaricare nella scuola per un periodo di tre anni.

Molte sono state le polemiche da parte dei docenti che hanno visto in questa possibilità lo spauracchio del clientelismo.

In fase di approvazione alla Camera, è stato approvato un emendamento a firma Movimento 5 stelle che recita: “Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.”

Abbiamo dato notizia del cambiamento accogliendolo favorevolmente e sostenendo la tesi che l’emendamento vietasse, senza alcun dubbio, la possibilità da parte dei dirigenti di assumere parenti.

A seguito di ciò, siamo stati contattati da alcuni nostri utenti che, forti di alcune interpretazioni apparse nel web, hanno ritenuto di chiederci una rettifica, affermando che nel testo non è fatto divieto al dirigente di assumere un parente,  ma di “dichiarare” l’assenza di incompatibilità.

Interveniamo sulla questione ribandendo la nostra interpretazione. Infatti, nel testo viene espressamente detto che il dirigente “è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale.”

Per quanto ci riguarda il termine “incompatibilità” garantisce che il preside non possa assumere parenti nella scuola diretta, a meno di non voler modificare il significato di “incompatibilità”, che secondo il dizionario “Treccani” consiste nella “condizione per cui due o più cose o situazioni sono tra loro in contrasto e non compatibili l’una con l’altra, sicché non possono coesistere o conciliarsi”. Dirigente e parente assunto non possono, dunque, coesistere, non potranno essere presenti nella stessa scuola.

Semmai, la questione è di altra natura, dato che nessuno potrà impedire ad un dirigente di chiedere al collega della scuola vicina di assumere un proprio coniuge, parente o affine.

Il dirigente non potrà assumere coniugi, parenti o “affini”. Il testo del DDL è chiaro ultima modifica: 2015-05-25T15:20:53+02:00 da
Gilda Venezia

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