La chiamata diretta può non autorizzare all’esercizio della libera professione?

di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  23.8.2016

– In questi giorni nelle riviste di settore  si è parlato di un  Liceo Scientifico  dove il Dirigente scolastico nell’avviso della chiamata diretta ha trasformato il colloquio in un vero e proprio esame, durante il quale il candidato dovrà simulare “un intervento didattico della durata di 15 minuti su un argomento a scelta”. Nell’avviso è stata  inserita una postilla specifica per la classe di concorso A019 (Discipline Giuridiche ed Economiche), dove il dirigente avverte che (http://www.liceonuzzi.gov.it/wordpress01/wp-content/uploads/2016/08/Bando-agosto-2016.pdf ):
“Trattandosi di un contratto triennale per una classe di concorso nuova per l’Istituto, l’obiettivo è di formare una figura specificamente destinata all’insegnamento: pertanto, il docente individuato non potrà essere autorizzato all’esercizio di altra professione nel corso del triennio. La unicità del ruolo professionale sarà considerato titolo di preferenza. L’eventuale inosservanza di questo punto è causa di interruzione del rapporto del lavoro in qualsiasi momento del triennio”. A tal riguardo si ricorda che le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

  • l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
  • l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
  • l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

 

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La chiamata diretta può non autorizzare all’esercizio della libera professione? ultima modifica: 2016-08-23T14:55:51+02:00 da
Gilda Venezia

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