La difficile soluzione normativa per gli omnicomprensivi

di Cinzia Olivieri, Educazione & Scuola, 1.10.2017

– E’ stata finalmente pubblicata la circolare annuale (n. 11642 del 26/09/2017) che ha confermato le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno 2017-2018 dettate dalle OO.MM. 215/1991; 267/95 e 277/98.

Entro il 31 ottobre dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza.

Intanto, in attesa che gli Uffici Scolastici Regionali indichino le date delle votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti o per le suppletive, che comunque dovranno avvenire entro il termine ultimo dei giorni 26-27 novembre 2017, bisogna attivare le procedure prodromiche, quali quella della nomina della commissione elettorale (ove necessario, non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni) e della formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori i cui nominativi devono essere comunicati alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Fumata nera invece anche quest’anno per le elezioni dei consigli di istituto “nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di I grado, sia scuole secondarie di II grado”, che restano commissariate non essendo ancora stata trovata “una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione”.

Ebbene, il Dlgs 297/94 all’articolo 8 prevede solo la composizione di quest’organo distintamente nel primo e nel secondo grado.

Dunque può non ritenersi necessaria una norma di pari grado per disciplinarla negli omnicomprensivi perché in assenza di previsione non c’è contrasto.

Del resto facilmente si è trovata una soluzione per adeguare la composizione, attraverso una semplice ordinanza, non solo del consiglio di istituto dei comprensivi e nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni staccate e/o sedi coordinate (OO.MM. 267/95 e 277/98.), ma anche del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Infatti allorquando si è dovuto provvedere alla sua costituzione a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato (866/14 e 834/15), l’OM 150/15 ha modificato la composizione stabilita dal Dlgs 233/99, essendo impossibile eleggere i quindici membri nell’ambito della componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nel consigli scolastici locali, mai istituiti.

Così poi, sebbene l’O.M. 215/1991 preveda che “le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali” (art.53), la circolare ministeriale detta indicazione che esse siano svolte insieme a quelle dei consigli scaduti.

Si desume quindi che la difficoltà nella ricerca di una soluzione normativa non sta nello strumento giuridico da utilizzare per proporla, ma nel rispetto degli attuali equilibri numerici.

Invero nel consiglio di istituto:

  • il numero dei genitori è uguale a quello dei docenti nel primo grado
  • il numero dei genitori è diviso con gli studenti nel secondo grado, restando invariato il rapporto con i docenti e tra componenti scuola/famiglia.

Dividere i posti in parti uguali tra studenti e genitori negli omnicomprensivi risulterebbe iniquo, considerando che i genitori sono a rappresentare anche gli interessi degli alunni del primo grado.

Tuttavia, palesemente, i rapporti numerici all’interno del consiglio non sono stati determinati tenendo conto della consistenza totale delle componenti, giacché sicuramente il numero dei docenti (per non parlare di quello degli ATA) in una scuola non è comparabile a quello degli studenti e soprattutto dei genitori.

Pertanto nessun calcolo matematico risulterebbe soddisfacente, trattandosi di una scelta di carattere ideologico.

È questione di equilibri.

Se una riduzione del numero attuale degli studenti rischia di mortificarne il ruolo, si potrebbe anche prevedere un aumento totale della composizione, inserendo ad esempio uno/due genitori, sebbene ciò riduca i rapporti di forza tra scuola e famiglia…

Ma osare è necessario perché un commissario è straordinario per definizione e perché si conserva una situazione di sostanziale disparità tra scuole con mancanza di rappresentanza democratica negli omnicomprensivi.

Del tutto superabile invece ogni questione relativa all’interesse degli studenti per le materie che riguardano anche il primo grado.

Tale rilievo potrebbe valere anche per le altre componenti e comunque gli alunni potrebbero potenzialmente restare per tutto il loro corso di studi in un istituto che, non dimentichiamo, è unitario ed una composizione variabile per materia non rispetterebbe tale unicità.

Restiamo quindi in attesa di soluzioni.

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La difficile soluzione normativa per gli omnicomprensivi ultima modifica: 2017-10-02T04:45:42+02:00 da
Gilda Venezia

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