La difficoltà nello studio della materia non può impedire la bocciatura

– Nell’offerta formativa di un liceo scientifico l’insegnamento della matematica assume un ruolo fondamentale e, se l’alunno viene bocciato per l’insufficienza riportata in tale materia, la decisione del consiglio di classe non può essere impugnata per via della corposità del programma o della difficoltà del metodo di insegnamento dell’insegnante. Difatti, il giudizio di non ammissione alla classe successiva espresso dai docenti è connotato da discrezionalità tecnica e costituisce espressione di una valutazione riservata a questi dalla legge. Questo è quanto si desume dalla sentenza 1068/2016 del Tar di Brescia.

Il caso
Protagonista della vicenda è uno studente di un liceo scientifico che al termine dell’anno scolastico 2016/2017 non veniva ammesso all’esame di maturità dal consiglio di classe, perché aveva riportato due insufficienze, in matematica e fisica. Dal verbale emergeva altresì che il ragazzo aveva riportato risultati costantemente negativi durante tutto l’anno scolastico, oltre a numerose assenze che avevano creato ulteriori ostacoli al raggiungimento di un livello di preparazione accettabile per l’ammissione all’esame finale.
Non d’accordo con tale valutazione, l’alunno impugnava però dinanzi al Tar il verbale dello scrutinio finale del consiglio di classe, facendo notare che le sue difficoltà erano da ricondurre al «metodo adottato dal professore di matematica», il cui programma sarebbe stato «corposo e di difficile assimilazione».

La decisione
I giudici amministrativi bocciano in maniera netta il ricorso ribadendo il limite esistente per l’organo giudicante nel sindacare le valutazioni discrezionali effettuate dai docenti. Il Tar ricorda, infatti, che il giudizio espresso dagli insegnanti relativo alla ammissione o mancata ammissione dell’alunno all’esame finale o alla classe successiva è totalmente rimesso alla discrezionalità degli stessi docenti, le cui valutazioni riflettono specifiche competenze solo da essi possedute. Quanto alla difficoltà della matematica, invece, per il Collegio, la censura sul metodo di insegnamento utilizzato dal docente non assume rilievo, in quanto «la natura “ostica” della materia è correlata alla naturale e obbiettiva difficoltà che la stessa comporta nell’offerta formativa di un liceo scientifico», dovendo l’alunno confrontarsi con il livello standard di insegnamento del liceo, secondo la specifica programmazione desumibile dall’offerta formativa.

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La difficoltà nello studio della materia non può impedire la bocciatura ultima modifica: 2016-09-09T07:18:26+02:00 da
Gilda Venezia

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