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Legge di Bilancio 2026 e malattia del bambino

Orizzonte Scuola, 3.12.2026.

Malattia del bambino: 10 giorni di permesso annuali non retribuiti dai 4 ai 14 anni. Novità in Legge di Bilancio 2026.

Legge di Bilancio 2026: il comma 220 ridefinisce i limiti relativi ai giorni di permesso e all’età del bambino nel caso di malattia. La norma mira a favorire la genitorialità, migliorando la gestione flessibilità del rapporto tra vita privata e lavoro.

Le modifiche interessano il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Le novità

220 All’articolo 47, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite di dieci giorni» e le parole: « gli otto » sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici»
Quindi per malattia del bambino i genitori avranno diritto, dal 1° gennaio 2026,

  • di 10 giorni di permesso, per ciascun anno di vita, dopo i 3 anni e fino ai 14 anni del figlio.

A ciascun genitore sono riconosciuti, alternativamente, 10 giorni lavorativi l’anno (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre) non retribuiti, per le malattia di ogni figlio di età compresa fra i quattro (dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (compreso il giorno del compimento):

Tali giorni pur non essendo retribuiti sono ugualmente utili ai fini dell’anzianità di servizio.

Il genitore non può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano per la malattia del figlio, anche di quelli dell’altro genitore, in presenza di rinuncia.

Permessi per malattia del bambino: sono attribuiti e non concessi

Il permesso per malattia del bambino non è sottoposto alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, il quale deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge.

I dipendenti, per fruire del congedo per la malattia del figlio, devono presentare all’ufficio di appartenenza un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, nonché una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che l’altro genitore non sia nello stesso periodo in astensione dal lavoro per il medesimo motivo ed i periodi con diritto all’intero trattamento economico eventualmente fruiti dall’altro genitore.

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Gilda Venezia

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Gilda Venezia

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