dal blog di Gianfranco Scialpi, 6.12.2018
– Il Ministro Bussetti presenta il decreto di modifica al D.Lv0 66/2017 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilita), annunciando novità sull’insegnante di sostegno. Egli è assegnato alla classe. Ma non era così dal 1975?
Mi sfugge qualcosa?
Il Ministro Bussetti ha presentato le modifiche al decreto 66/2017. Al margine dell’evento ha dichiarato: “a modifica dell’idea dell’insegnante di sostegno che non è solo dell’alunno, ma dell’intera classe che lavora con l’alunno. Se vogliamo fare inclusione non dobbiamo fare discriminazione. I nostri ragazzi sono tutti i ragazzi delle scuole, poi c’è chi ha più bisogno e a loro daremo opportunità in più”.
Mi sfugge qualcosa? Voglio essere benevolo. Forse il Ministro intendeva confermare il profilo, ormai quarantennale, dell’insegnante di sostegno. Il D.P.R 970/75 aveva già definito il suo profilo, completato con la L.517/77. Si legge, infatti all’art. 2: “Analogamente i predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonché presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori in stato di difficoltà.
L’orientamento è stato confermato dalla legge 104/92 art. 13 comma 6: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti. Potrei citare altri riferimenti, ma concludo con L’allegato A del Decreto Direttoriale n° 7 del 16/04/2012. Si legge:
“Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all’ elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Quindi il Ministro scopre “l’acqua calda”. E’ sempre stato così! Del resto la “scelta di campo” sostanzia il principio dell’integrazione, che va oltre quello del semplice inserimento. Ricordo che R. Gay scrisse negli anni ’80 che l’insegnante di sostegno non poteva essere assimilato ad “un angelo custode della diversità”.
Mi auguro che il Ministro abbia voluto confermare un profilo, consolidato ormai da quasi quatto decenni. Diversamente sarebbe preoccupante…
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Ministro Bussetti, sull’insegnante di sostegno mi sfugge qualcosa? ultima modifica: 2018-12-07T05:20:28+01:00 dadall'USR per il Veneto, aggiornato il 13.5.2024. Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio…
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