Quando gli immessi in ruolo 2022/23 non possono presentare domanda.
I docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 non sono soggetti al vincolo triennale per i neoassunti. Quando non possono presentare domanda.
Così chiede un nostro lettore:
Sono un docente vincitore del concorso 499/2020 ed ho preso servizio il primo settembre 2022 per l’A.S. 2022/23 nella scuola in cui insegno. Una volta superato l’anno di prova, per motivi personali ho dovuto avvalermi dell’ art.47 del CCNL per incarico presso altra scuola su altra cdc nell’A,S. 2023/24. Volevo chiedere se, una volta rientrato sul mio posto di titolarità per l’A.S 2024/25, posso fare richiesta di trasferimento già per il 2025/26 o se ho ancora un vincolo triennale da rispettare? La ringrazio anticipatamente
Il nostro lettore può tranquillamente presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26. Il dubbio nasce probabilmente dal fatto che il lettore crede di essere sottoposto al vincolo triennale per i neoassunti, ma così non è, in quanto lo stesso (vincolo) decorre dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24. Inoltre, qualora fosse stato vigente dal 22/23 – ma così non è – avrebbe potuto comunque presentare domanda, in quanto l’anno di supplenza è valevole ai fini del computo del triennio, come precitato nell’Ipotesi di CCNI 25/28. Ribadiamo, però, che il vincolo per i docenti neoassunti, di cui al combinato disposto dell’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 e dell’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, decorre dall’a.s. 2023/24, come si legge anche nell’art. 2/3 della citata Ipotesi:
… i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
I docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 non possono presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26 nel solo caso in cui (congiuntamente):
Quanto detto nel paragrafo precedente, nello specifico nel punto 1, riguarda il vincolo dovuto alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nella domanda di mobilità volontaria (trasferimento o passaggio). Tale vincolo è contenuto nell’art. 2/2 dell’Ipotesi di CCNI 2025/28 e discende dall’articolo 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021, come recepito nell’art. 30/4, lettera a-a1), del CCNL 19/21.
Così leggiamo nell’art. 2/2 dell’Ipotesi di CCNI 25/28:
Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui al successivo art. 6.
Si precisa che per richiesta puntuale di sede di cui al primo periodo del presente comma si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica…
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del presente contratto, e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Dunque, il docente che ottiene, a seguito di istanza volontaria, il trasferimento o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate puntualmente (quindi con codice scuola) nella domanda non può presentare istanza di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, per il triennio successivo.
Il vincolo:
Il vincolo è superato, come detto, dai docenti rientranti in deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite nell’Ipotesi di CCNI 25/28.
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