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Mobilità fase A su cattedra potenziamento: titolarità è nella scuola e non deve essere confermata ogni tre anni

di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  8.7.2016

– Per il prossimo anno scolastico i movimenti territoriali e professionali sono disposti, in base al comma 108 della legge 107, sull’organico dell’autonomia.

L’organico dell’autonomia, come stabilisce la stessa legge 107 nel comma 68, è comprensivo delle cattedre sia dell’organico di diritto che dell’organico di potenziamento ed è sulle cattedre che risulteranno vacanti e disponibili (sia nell’OD che nel potenziamento) che saranno disposti i trasferimenti e/o i passaggi di cattedra e di ruolo.

In seguito alla pubblicazione delle disponibilità prima dei movimenti della fase A da parte degli uffici scolastici provinciali delle diverse province di tutto il territorio nazionale, i docenti sono stati informati del numero di cattedre disponibili per la mobilità 2016/17, nelle diverse istituzioni scolastiche, per le diverse classi di concorso e per l’insegnamento su posti di sostegno.

Chiaramente si parla di disponibilità per la fase A che rappresenta l’unica fase dei movimenti nella quale trasferimenti e passaggi vengono disposti su scuola e non su ambito.

In queste disponibilità risultano inserite sia cattedre di diritto che cattedre di potenziamento, come è possibile evincere da un’analisi incrociata delle suddette disponibilità e dei tabulati degli organici di diritto delle diverse istituzioni scolastiche pubblicati dagli uffici scolastici provinciali.

Il trasferimento su una cattedra di potenziamento è causa di ansia e preoccupazione per i docenti interessati che ritengono erroneamente di non acquisire, in tal modo, la titolarità nella scuola in quanto vincolati dal potenziamento triennale come stabilito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).

Questi docenti temono di non essere confermati nella scuola allo scadere del triennio, senza considerare che, come docenti trasferiti nella scuola, hanno acquisito, in questa, la titolarità e, conseguentemente, non devono essere confermati dopo il triennio in quanto, se non dovessero registrarsi contrazioni nell’organico della scuola, la loro titolarità non sarebbe assolutamente messa in discussione. Nel caso di contrazione in organico con conseguente esubero di un docente, sarà la graduatoria interna per ogni classe di concorso, a stabilire il docente che diventerà soprannumerario senza distinzioni tra docente che lavora su cattedra di diritto o sul potenziamento.

La conferma della scuola potrà interessare, invece, i docenti che partecipano alla mobilità nelle fasi B, C e D che acquisiranno titolarità in un ambito territoriale. Saranno i docenti titolari in un ambito, infatti, a ricevere la proposta di incarico triennale da parte del Dirigente scolastico o dell’USR, in sintonia con quanto stabilito nel comma 82 della legge 107.

Allo scadere del triennio l’incarico nella scuola potrà essere confermato se sarà sempre presente la cattedra in OD oppure se verrà confermata la cattedra di potenziamento per quella specifica classe di concorso nel successivo PTOF triennale e ovviamente concessa dall’ufficio scolastico.

Solo nel caso in cui tale cattedra non fosse confermata, al docente non potrà essere rinnovato l’incarico e dovrà sottoporsi , quindi, ad un’altra chiamata diretta per ricevere proposta di incarico sempre triennale dal Dirigente scolastico di un’altra scuola.

Incarico triennale, però, non coincide necessariamente con cattedra di potenziamento come spesso reputano erroneamente i docenti.

Le cattedre di potenziamento concesse alle diverse istituzioni scolastiche sono state costituite, nella maggior parte dei casi, per evitare esuberi all’interno della scuola, disattendendo spesso le richieste fatte da parte delle stesse scuole in relazione alle discipline nelle quali sarebbe stato necessario e si è richiesto il potenziamento, così come stabilito nel PTOF.

Ad ogni scuola, infatti, sono state assegnate le cattedre di potenziamento, prendendo in considerazione le classi di concorso in maggiore sofferenza con potenziali esuberi. Gli esuberi, infatti, sono stati evitati proprio grazie all’assorbimento automatico dei docenti sul potenziamento.

Le cattedre di potenziamento potrebbero liberarsi in fase di mobilità in seguito a trasferimenti in uscita e, in questo modo, risulterebbero vacanti e, quindi, disponibili per un trasferimento in entrata.

Non è scritto da nessuna parte che il potenziamento sia destinato ai docenti neo-immessi nelle fasi B e C con titolarità su ambito, riservando le cattedre dell’OD esclusivamente ai docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 e ai docenti neo-immessi nelle fasi 0 e A con titolarità su scuola.

Le cattedre di potenziamento, infatti, potranno essere attribuite, in seguito a trasferimento, anche a questi ultimi, nonostante le numerose proteste e lamentele che arrivano in redazione da parte dei docenti interessati.

E’ utile e importante, però, rassicurare tutti i docenti trasferiti nella fase A su cattedre dell’organico di potenziamento, che questo non determina in nessun modo una “titolarità triennale” nella scuola. La titolarità risulta sempre nell’organico dell’autonomia a prescindere dal fatto che il docente lavori sull’organico di diritto o sul potenziamento.

Sulla possibile attività che dovrà svolgere il docente assegnato alla cattedra di potenziamento e su quali potrebbero essere gli incarichi si rimanda all’articolo già pubblicato da OrizzonteScuola

Mobilità fase A su cattedra potenziamento: titolarità è nella scuola e non deve essere confermata ogni tre anni ultima modifica: 2016-07-08T18:10:08+02:00 da
Gilda Venezia

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