Non bastano modifiche su poteri d.s. e piano assunzioni

Reginaldo Palermo,   La Tecnica della scuola   Mercoledì, 03 Giugno 2015.   

Eventuali modifiche al ddl 1934 su poteri dei d.s., albi territoriali e piano assunzioni non bastano al mondo della scuola che adesso chiede anche il ritiro delle “deleghe in bianco”.

Ormai è evidente che il mondo della scuola non intende accontentarsi di modifiche più o meno sostanziali del ddl 1934. Basta leggere i commenti e i post pubblicati su FB nelle ultime ore per rendersene conto.
La notizia che forse il Governo potrebbe fare qualche passo indietro sul piano di assunzioni ampliando la platea degli aventi diritto ma soprattutto modificando il meccanismo degli albi/ambiti territoriali e riducendo ulteriormente i poteri del dirigente scolastico non è stata accolta in modo particolarmente entusiastico.
Il commento prevalente è: “Va bene, ma il nodo vero del ddl sono le deleghe in bianco contenute nell’articolo 22”.
Per una valutazione più attenta della portata delle deleghe che, come abbiamo già avuto modo di dire scadranno di fatto 21 mesi dopo rispetto alla data di entrata in vigore della legge, bisognerebbe però fare un raffronto con altre situazioni passate.
I “decreti delegati” del maggio 1974 vennero scritti e approvati entro 10 mesi dalla approvazione della legge delega (la n. 477 del luglio 1973) e quindi il Governo dovette lavorare molto in fretta per rispettare i termini imposti dal Parlamento; questa volta il tempi saranno molto più distesi e quindi i provvedimenti potranno essere adottati in modo più ragionato.
Sulla definizione di “delega in bianco” bisogna poi precisare che prima di diventare legge, i decreti emanati in attuazione all’articolo 22 dovranno essere passati al vaglio delle commissioni parlamentar competenti ed essere quindi sottoposte al controllo politico di maggioranza e opposizione.
Ma c’è da fare anche un’altra osservazione: le deleghe – secondo la Costituzione – non possono essere generiche ma precise e circostanziate e se si avesse voglia di andarsi a rileggere il testo delle deleghe contenute nella legge 477/73 per metterle al confronto con quelle del disegno di legge 1934 si scoprirebbe che le deleghe attuali sono decisamente più vincolanti.

Non bastano modifiche su poteri d.s. e piano assunzioni ultima modifica: 2015-06-03T22:39:10+02:00 da
Gilda Venezia

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