Sciopero scrutini: sì, ma solo nei primi due giorni

Reginaldo Palermo,   La Tecnica della scuola   Mercoledì, 03 Giugno 2015.   

La Commissione di Garanzia ha chiarito alcuni punti. Lo sciopero si può fare solo nei primi due giorni del calendario previsto da ciascuna scuola, i giorni degli scrutini delle classi terminali non entrano nel computo.  Ma in questo modo qualche insegnante non potrà scioperare. Protesta l’Unicobas.

La Commissione di Garanzia per gli scioperi ha concluso l’esame delle diverse proclamazioni e così adesso si può finalmnte capire quali scioperi sono legittimi e in che modo sia possibile aderire.
In sostanza è appurato che ogni docente può scioperare nei primi due giorni del calendario di scrutini della propria scuola, indipendentemente dal fatto che lo scrutinio si svolga prima o dopo il termine delle lezioni.
Va perà chiarito che dal calcolo dei primi due giorni vanno esclusi gli scrutini delle classi terminali.
Facciamo un esempio pratico: se in una scuola gli scrutini sono fissati nei giorni 12, 15, 16 e 17, i primi due giorni sono ovviamente il 12 e il 15; ma se il 12 si svolgono escusivamente gli scrutini delle classi terminali il conteggio inizia dal 15 e quindi lo sciopero è possibile sia il 15 sia il 16.
Con questo meccanismo è quindi possibile che qualche insegnante non abbia la possibilità di aderire allo sciopero; infatti per gli scrutini fissati dal terzo giorno in avanti (a meno che – come già detto – nel primo giorno non siano previsti solamente scrutini di classi terminali) lo sciopero non è più consentito.
Nel dare la notizia, l’Unicobas sottolinea proprio questa “incongruenza”: “Noi ci atteniamo all’interpretazione della Commissione di Garanzia, che non tiene conto del diritto di sciopero dei docenti i cui scrutini non sono convocati in prima istanza nei primi due giorni del calendario della loro scuola. Un’interpretazione alla quale dobbiamo sottostare, ma che non condividiamo”
“La legge 146/90 – commenta ironicamente il segretario nazionale Stefano d’Errico – regolamenta il diritto di sciopero, ma non lo impedisce negandone l’esercizio a seconda della casualità indicata in un ‘calendario scolastico’, diritto che dovrebbe essere consentito a tutti per lo scrutinio di ogni singola classe non terminale, per un massimo di due convocazioni”.
Le indicazioni fornite dalla Commissione di Garanzia potrebbero in qualche modo “ammorbidire” gli effetti dello sciopero anche se una larga adesione alla protesta non potrà essere ignorata dal Governo e dal Parlamento.

Sciopero scrutini: sì, ma solo nei primi due giorni ultima modifica: 2015-06-03T22:34:24+02:00 da
Gilda Venezia

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