Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l’obbligo vaccinale?
A questa domanda ha risposto il Ministero dell’Istruzione con una faq aggiornata al 2 maggio.
Il MI, facendo seguito alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, ha evidenziato che per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2.
Una volta terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022.
In proposito, considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà verificare con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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