Mobilità

Passaggio di ruolo, non sempre si è chiamati a ripetere l’anno di prova

Una nostra lettrice ci chiede se avendo ottenuto il passaggio di ruolo da personale educativo, nella primaria di un Convitto, a insegnante nella scuola primaria, debba svolgere l’anno di prova e se verranno applicate le nuove regole per il superamento di questo periodo di prova.

Mobilità professionale passaggio di ruolo

Il passaggio di ruolo fa parte della mobilità professionale insieme ai passaggi di cattedra. La docente titolare alla scuola dell’infanzia che ha l’abilitazione per insegnare alla scuola primaria o addirittura alla secondaria, può chiedere per esempio il passaggio di ruolo per insegnare in altro ordine di scuola, anche il docente titolare alla secondaria di I grado, se in possesso di abilitazione alla secondaria di II grado può chiedere il passaggio di ruolo. In buona sostanza la richiesta di passare da un ordine di scuola ad un altro, da un grado di istruzione ad un altro, si definisce passaggio di ruolo.

Nell’art.4 del CCNI mobilità 2022-2025, al comma 3 è definito chi può chiedere il passaggio di ruolo. Nel caso specifico della nostra lettrice, lo si può chiedere nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo.

In buona sostanza il personale educativo di ruolo nella scuola primaria, avendo superato l’anno di prova nel proprio ruolo e possedendo l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso EEEE, sono autorizzati a presentare domanda di passaggio di ruolo da PPPP ad EEEE.

Passaggio di ruolo e anno di prova

Non tutti coloro che sono stati soddisfatti nella mobilità professionale del passaggio di ruolo devono svolgere l’anno di prova. A tal proposito la nota ministeriale n.39533 del 4 settembre 2019 specifica proprio questa eventualità. Al punto 3 della sudetta nota c’è scritto che non devono svolgere l’anno di prova i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado.

Per quanto suddetto, un docente che è stato immesso in ruolo nella scuola secondaria di I grado ed ha superato l’anno di prova in tale ordine e grado di istruzione e poi è passato di ruolo nella scuola secondaria di II grado, qualora ritornasse, tramite passaggio di ruolo o per reclutamento concorsuale, alla scuola secondaria di I grado, non dovrà ripetere l’anno di prova. Anche il caso della nostra lettrice rientra nelle condizioni di non ripetibilità dell’anno di prova, proprio per il fatto che è già stato superato l’anno di prova alla primaria per la graduatoria PPPP.

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Passaggio di ruolo, non sempre si è chiamati a ripetere l’anno di prova ultima modifica: 2022-09-12T05:53:45+02:00 da
Gilda Venezia

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