– Approvato nella giornata di ieri il Decreto che disciplina, tra le altre, la misura quota 100, che permetterà di uscire in anticipo rispetto a quanto previsto dalla legge Fornero.
La misura ha carattere sperimentale e sarà vigente per il triennio 2019-2022.
Per accedere a quota 100, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Il requisito relativo all’età anagrafica sarà successivamente adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
E’ prevista, per coloro i quali siano scritti a due o più gestioni previdenziali, non già titolari di trattamento pensionistico, la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La pensione quota 100, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite previsto dalle disposizioni vigenti.
I lavoratori privati, che maturano entro il 31 dicembre 2018, i requisiti per accedere alla quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
I lavoratori privati, che maturano dal 1° gennaio 2019, i requisiti per accedere alla quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
Per i dipendenti pubblici, relativamente alla decorrenza del trattamento pensionistico, il decreto prevede quanto segue:
Per i lavoratori della scuola e dell’AFAM, il decreto prevede specifiche disposizioni:
Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
La summenzionata legge così dispone:
“per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data d’ inizio dell’anno scolastico accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno”.
In definitiva, per il personale della scuola:
Il Miur dovrebbe, comunque, fornire apposite indicazioni in merito.
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Pensione quota 100: requisiti, tempistica e decorrenze. Le slides ultima modifica: 2019-01-18T22:08:13+01:00 dadall'USR per il Veneto, aggiornato il 13.5.2024. Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio…
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