Scade il 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023 per il personale docente, educativo, ATA. Le domande possono essere presentare tramite Istanze on-line già da domani, 19 settembre.
Entro il medesimo termine ultimo, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.
Resta invece ferma al 28 febbraio 2024 la scadenza per la presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.
Date e modalità sono contenute nella nota 54257 del 18/09/2023, di trasmissione del Decreto 185 del 15/09/2023.
In allegato è anche disponibilie la tabella dei requisiti che è necessario possedere per andare in pensione dal 1° settembre 2024.
In particolare, questi sono i requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo:
Il personale scolastico che avesse già presentato la domanda di pensione per dimissioni volontarie prima della scadenza, ha la facoltà di revocare la domanda di pensione,tramite POLIS, entro la di scadenza della domanda.
Il personale scolastico che intende permanere in servizio oltre l’età pensionabile e che si trova in una delle condizioni di seguito indicate, deve presentare la domanda entro la data del 23 ottobre 2023
Può presentare domanda di permanenza in servizio il personale scolastico che:
1) raggiunti i requisiti per andare in pensione è impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, per un massimo di tre anni, la permanenza in servizio deve essere autorizzata , con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale.
2) avendo raggiunto l’età pensionabile non ha maturato il minimo contributivo per andare in pensione
Sempre entro la data del 23 ottobre 2023 può presentare la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, il personale scolastico che avendo i requisiti di servizio per la pensione anticipata 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini , non ha ancora compiuto il 65° anno di età.
La richiesta del part-time può essere accettata in relazione ai contingenti massimi di rapporti a tempo parziale previsti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
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