Malattie oncologiche, invalidanti e croniche: permessi per esami e cure mediche.
Assenze, certificazioni, lavoro agile e retribuzione.
La Legge-106-18_07_2025, si pone l’obiettivo di venire incontro ai lavoratori affetti da malattia oncologiche, invalidanti e croniche sia del settore privato sia del settore della pubblica amministrazione.
Coloro che sono affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, esauriti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato fino a 24 mesi con diritto alla conservazione del posto, ma senza alcuna retribuzione e senza che detto periodo sia computato nell’anzianità di servizio neanche ai fini previdenziali.
La richiesta del periodo di assenza va documentata con una certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore, al fine di accertare le veridicità della condizione del lavoratore.
Il lavoratore affetto da malattia oncologica invalidante assente per il periodo dei 24 mesi anche non continuativi, può proporre domanda per l’eventuale riscatto sia ai fini della carriera sia ai fini pensionistici.
La normativa prevede oltre al riscatto la possibilità di accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, sempre che la prestazione lavorativa lo consenta.
Il lavoratore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, ha diritto a usufruire di ulteriori dieci ore annue di permesso in aggiunta ai permessi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di categoria. Fermo restante la prescrizione medica effettuata da un medico di medicina generale o di uno specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Le dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità economicadeterminata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia, prevedono la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di categoria, Agli oneri derivanti per la sostituzione del lavoratore della scuola è previsto, a decorrere dal 2026 la somma di 1.240.000 euro annui, a valere sul Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
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